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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37576/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato. Non vi è stata decisione nel merito dei quattro motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio: una società cooperativa edilizia aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti della controparte. Quest'ultima aveva proposto opposizione e, in appello, la Corte territoriale aveva riformato la decisione di primo grado, accogliendo l'appello e revocando il decreto ingiuntivo. La cooperativa aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi contro la sentenza d'appello. Prima dell'udienza, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controricorrente per rinuncia agli atti e all'azione, in conseguenza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, in presenza delle condizioni richieste, determina l'estinzione del processo

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione per rinuncia non si provvede sulle spese

  • contributo unificato

    la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente intervenuta e accettata secondo le modalità risultanti agli atti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, il giudice di legittimità non deve pronunciare sulle spese se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina processuale richiamata.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, di regola, la necessità di verificare ulteriormente il merito della sentenza impugnata.
  • In presenza di rinuncia al ricorso definita in via transattiva, non opera il raddoppio del contributo unificato secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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