Ordinanza n. 2413/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa adozione delle più idonee misure cautelari, a) della determinazione direttoriale a firma del Direttore dell’Ufficio dei Monopoli Direzione Territoriale Campania, Area Tecnica, prot. n 16869/RU del 24.2.2026, comunicata in pari data, con la quale è stata disposta “la revoca della concessione della ricevitoria del Lotto SA0392 – NA2211 sita in Castellabate (SA), Corso Matarazzo n. 173, con conseguente disdetta del contratto di concessione repertorio n. 143 del 7 di-cembre 2017” oltre allo “incameramento della polizza fideiussoria n. 209R3942 del 01/01/2017, prestata dalla società Zurich Insurance Plc, a garanzia degli obblighi contrattuali, nella misura e con le modalità previste dalla Circolare n. 47846 del 18/05/2016 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi”; b) della nota a firma del medesimo Direttore prot. 10035 del 22.12.2025, notificata in pari data, recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca invocando degli omessi versamenti dei proventi del gioco del Lotto, Ricevitoria Lotto SA0392-NA2211 e del procedimento di incameramento totale della cauzione prestata; c) ove e per quanto occorra, e qualora possano esplicare un qualche effetto nella fattispecie, gli atti citati nel provvedimento sub a): c1) del provvedimento prot. n. 62318 del 03.10.2025 di sospensione della concessione della ricevitoria del Lotto SA0392 – NA2211 dei terminali del Lotto; c2) dell’atto di intimazione al pagamento prot. n. 66823 del 24.10.2025, notificato in pari data, con il quale è stato ordinato ad esso ricorrente di provvedere, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, al pagamento dell’importo di € 7.525,48; c3) della nota dell’UADM Campania 2 – Area Autorizzazioni, Atti e Contabilità, prot. n. 3677 del 03.12.2025, con la quale sono stati trasmessi gli atti istruttori redatti dall’allora Ufficio dei Monopoli per la Campania di comunicazione del (preteso) mancato versamento dei proventi del gioco del Lotto relativi alla settimana contabile del 23.09.2025, per l’importo di € 7.525,48; c4) della nota dell’UADM Campania 2, prot. n. 12027 del 02.02.2026 di trasmissione della ulteriore documentazione istruttoria sui tempi del versamento dell’importo di € 7.525,48 effettuato con valuta 08.11.2025; c5) della contestazione di viola-zione amministrativa ex art. 33 L. n. 724/1994, prot. n. 4663 del 29.1.2026 relativa alla settimana contabile 17.09.2025 al 23.09.2025 con cui veniva irrogata la sanzione di € 177; c6) della contestazione di violazione amministrativa ex art. 33 L. n. 724/1994, prot. n. 4664 del 29.1.2026 relativa alla settimana contabile 24.09.2025 al 30.09.2025 con cui veniva irrogata la sanzione di € 177; c7) della contestazione di violazione amministrativa ex art. 33 L. n. 724/1994, prot. n. 4665 del 29.1.2026 relativa alla settimana contabile 01.10.2025 al 07.10.2025 e veniva irrogata la sanzione di € 177; c8) dell’atto prot. n. 0009201 del 27.02.2026, di incameramento totale della cauzione prestata con polizza n° 209R3942 del 01.01.2025 per la spropositata somma di € 28.000,00; d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della concessione di una ricevitoria del Lotto, disdetta del contratto di concessione e incameramento della cauzione, preceduti da sospensione della concessione e intimazione al pagamento di proventi del gioco ritenuti non versati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione direttoriale con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha revocato la concessione della ricevitoria del Lotto, disposto la disdetta del contratto e previsto l'incameramento della polizza fideiussoria. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e di incameramento, la precedente sospensione della concessione, l'intimazione al pagamento di euro 7.525,48, gli atti istruttori relativi al preteso omesso o tardivo versamento dei proventi del Lotto, le contestazioni di violazione amministrativa con irrogazione di sanzioni pecuniarie e il successivo atto di incameramento totale della cauzione per euro 28.000,00, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare incidentale ai sensi dell'art. 55 c.p.a., verificando sommariamente il fumus boni iuris.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto insussistente la parvenza di fondatezza necessaria per concedere la sospensione, valorizzando il carattere plurimotivato del provvedimento di revoca. In particolare, a una valutazione sommaria, la condotta del ricorrente appare integrare la violazione dell'art. 2, comma 4, del contratto di concessione; tale violazione è stata ritenuta, anche sulla base dei precedenti richiamati del Consiglio di Stato, autonomamente sufficiente a giustificare la revoca della concessione. Non è stata accolta la cautela, senza definizione del merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il giudice ha negato la sospensione per l'assenza della necessaria parvenza di fondatezza del ricorso.
art. 2, comma 4, del contratto di concessione
La violazione della clausola contrattuale, secondo la valutazione sommaria del TAR, è sufficiente a determinare la revoca della concessione.
È richiamato negli atti amministrativi impugnati quali base delle contestazioni di violazione amministrativa e delle sanzioni pecuniarie; l'ordinanza non ne svolge una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo deve essere negata quando il ricorso non presenti la necessaria parvenza di fondatezza, anche in ragione della sommaria valutazione propria della fase cautelare.
- Quando un provvedimento di revoca della concessione sia fondato su una pluralità di motivi, la cautela non può essere concessa se, a una valutazione sommaria, almeno uno dei motivi risulti autonomamente idoneo a sorreggere la revoca.
- La violazione di una clausola del contratto di concessione può costituire, quando ciò emerga dal contenuto contrattuale e dalla disciplina del rapporto, ragione sufficiente per la revoca della concessione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →