Cassazione Penale, Sentenza n. 22117/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Firenze denunciando, in particolare, vizi e contraddizioni nella motivazione delle statuizioni civili (quantificazione e platea dei beneficiari della provvisionale e della condanna generica e rifusione delle spese), nonché la mancata revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici a carico di Moggi dopo la declaratoria di prescrizione del reato; Tinti deduceva inoltre carenze di motivazione sull'elemento materiale e soggettivo del reato di contraffazione relativamente all'esame delle fibbie punzonate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi soltanto in relazione alle statuizioni civili: ha annullato la sentenza impugnata ai soli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore per un nuovo esame delle questioni civili (provvisionale, condanna generica, rifusione delle spese) al fine di risolvere le aporie e le omissioni della motivazione. Per il resto i ricorsi sono stati rigettati: la correzione materiale dell'assoluzione di Moggi dal reato associativo (capo A) è stata annotata; la declaratoria di prescrizione del reato indicato al capo B comporta l'eliminazione della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici) con la conseguenza che tale pena non può essere mantenuta; i profili di motivazione meramente istruttori e relativi a fatti estinti per prescrizione non sono valutabili in Cassazione se non emergono in modo incontestabile dagli atti.
Norme richiamate
Il reato associativo (associazione per delinquere) giustifica, se accertato, una platea ampia di responsabilità civile (possibile condanna verso tutte le parti civili); la sua esclusione impone di limitare le pretese risarcitorie ai danni derivanti dai reati specifici accertati nei confronti del singolo imputato
Il delitto di contraffazione richiede la contraffazione o alterazione del marchio e la possibilità di confondibilità; la Corte richiede che la riproduzione, anche se parziale, sia idonea a causare confondibilità per integrare il reato
Le pene accessorie, quali l'interdizione dai pubblici uffici, conseguono alla sentenza di condanna principale: se la condanna principale viene meno (es. per prescrizione) viene meno anche la pena accessoria e non può essere mantenuta
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in udienza (procedurale) per la celebrazione dell'udienza; non incide sul merito delle questioni sostanziali qui trattate
Giurisprudenza: Sez. U. n. 35490/2009 (Tettamanti) e Cass. pen., sez. VI, 21/02/2018, n.16841
Principio secondo cui, in presenza di causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di legittimità non procede all'esame di vizi di motivazione che sarebbero comunque irrilevanti rispetto alla declaratoria estintiva; inoltre la Corte ha precisato che il dispositivo di appello non può mantenere pene accessorie quando i presupposti di condanna vengono meno
Massime di principio
- Se la Corte d'appello assolve dall'associazione per delinquere, le statuizioni civili fondate sull'esistenza del sodalizio devono essere riesaminate e, se necessario, limitate ai soli danni collegabili ai reati effettivamente accertati a carico del singolo imputato
- La prescrizione di un reato estingue anche le pene accessorie ad essa collegate; non è possibile mantenere l'interdizione dai pubblici uffici se il reato principale è stato dichiarato estinto per prescrizione
- Quando la Corte modifica la platea dei beneficiari della provvisionale (o la misura della provvisionale), il dispositivo deve coerentemente aggiornare anche la condanna generica e la rifusione delle spese processuali; omissioni o aporie su questi punti possono determinare annullamento e rinvio
- In Cassazione non sono normalmente sindacabili i profili di motivazione relativi a reati estinti per prescrizione, salvo che dagli atti emerga in modo assolutamente incontestabile l'insussistenza del fatto o l'irrilevanza penale
- Se vi sono errori materiali nel dispositivo (es. omissione di un'assoluzione) la Corte d'appello o la Corte di Cassazione possono disporre correzione dell'errore materiale con annotazione sulla sentenza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21831/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →