Cassazione Penale, Sentenza n. 45819/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 13/12/2023 che aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del 29/09/2023 con la quale, in sede di riesame dopo rinvio della Cassazione, il Tribunale aveva confermato il sequestro preventivo dell'ambulatorio veterinario e di altro materiale, disposto dal GIP il 03/05/2021. Il ricorrente deduceva nullità e carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 cod. proc. pen., art. 111 Cost.), nonché inosservanza di varie norme procedurali (artt. 588, 293, 325 c.p.p. e art. 670 c.p.p.), contestando in particolare che la polizia giudiziaria avesse eseguito il sequestro senza aspettare la definitività del provvedimento e senza formale ordine di esecuzione, e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la sospensione dell'esecuzione con restituzione dell'ambulatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nel frattempo, l'ordinanza resa in sede rescissoria il 29/09/2023 era divenuta definitiva: il ricorso per cassazione proposto dall'indagato era stato dichiarato inammissibile da Sez. 4 n. 9186 del 31/01/2024 (depositata il 04/03/2024), formando così il giudicato sul sequestro. L'irrevocabilità del provvedimento cautelare reale rende priva di rilevanza la richiesta di sospensione dell'esecuzione, pertanto l'impugnazione è stata considerata inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Indica la competenza del Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione; il Tribunale ha agito come giudice dell'esecuzione nel decidere sulla sospensione dell'esecutività.
Norma richiamata dal ricorrente con riferimento alla sospensione dell'esecuzione; la Corte, però, ha ritenuto la questione priva di rilievo una volta che il provvedimento cautelare è divenuto definitivo.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Permette alla Cassazione, annullando un provvedimento, di rinviare il giudizio al Tribunale per nuovo esame; la sentenza N. 1345/2021 della Cassazione aveva annullato e rinviato al Tribunale di Ravenna, dando luogo al giudizio di riesame poi del 29/09/2023.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma impugnatoria invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge per nullità; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per sopraggiunta irrevocabilità del provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al diritto alla motivazione e al giusto processo; la Suprema Corte non ha esaminato il merito della censura visto che l'impugnazione è risultata inammissibile per sopravvenuta definitività.
artt. 568, 588, 593, 628, 325, 293 cod. proc. pen.
Norme citate dal ricorrente per contestare presunte violazioni procedurali e di motivazione. La Corte non ha accolto tali censure nel merito poiché il provvedimento è divenuto definitivo, rendendo inammissibile l'impugnazione sulla sospensione dell'esecuzione.
Massime di principio
- Se il provvedimento cautelare reale impugnato diventa definitivo (per esempio perché il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile), le questioni incidentali relative alla sospensione dell'esecuzione di quel provvedimento diventano privi di oggetto e le impugnazioni su tali questioni possono essere dichiarate inammissibili.
- La tempestività e lo stato di definitezza dei rimedi impugnatori sono decisivi: prima di chiedere la sospensione dell'esecuzione è essenziale verificare lo stato del giudizio di legittimità e agire con rapidità per evitare la perdita della rilevanza della domanda.
- L'esecuzione materiale compiuta dalla polizia giudiziaria non riorienta automaticamente la valutazione sulla legittimità della sospensione quando il provvedimento che ha autorizzato l'atto esecutivo è divenuto irrevocabile; la tutela contro esecuzioni ritenute premature richiede quindi impugnazioni e interventi rapidi e adeguati.
- In situazioni analoghe, se si contesta l'esecutorietà di un provvedimento cautelare in pendenza di impugnazioni, è opportuno sollecitare immediatamente il giudice dell'esecuzione e valutare strumenti cautelari e impugnativi che possano sospendere efficacemente l'esecuzione prima che il titolo diventi definitivo.
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