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Ordinanza

Ordinanza n. 2211/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento comunale relativo all’occupazione e all’esecuzione sul bene pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società cooperativa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia, chiedendone la riforma. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda l’occupazione, da parte della società, di un bene che, in via prima facie, è stato qualificato come appartenente al patrimonio pubblico, anche in ragione della destinazione impressavi da anni. L’occupazione è stata ritenuta allo stato sine titulo. L’appellante ha inoltre dedotto un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, ma tale danno è stato soltanto allegato e non provato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l’occupazione del bene da parte dell’appellante fosse, allo stato degli atti, sine titulo, poiché il bene appariva prima facie appartenente al patrimonio pubblico, anche in considerazione della destinazione impressavi da anni. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il danno grave e irreparabile era stato allegato ma non provato. Ha inoltre considerato che la società, quale mero titolare di una detenzione di fatto, non avrebbe potuto partecipare all’avviso pubblico per ottenere i finanziamenti cui aspirava e che il Comune non aveva ancora posto in esecuzione il provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando, sulla base di una valutazione prima facie, l’occupazione di un bene avente natura apparentemente pubblica risulti sine titulo.
  • La mera allegazione di un danno grave e irreparabile, non accompagnata da adeguata prova, non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
  • Il pericolo cautelare può essere escluso anche quando il provvedimento impugnato non sia stato ancora posto in esecuzione dall’amministrazione.
  • La titolarità di una mera detenzione di fatto sul bene non consente di fondare, in sede cautelare, una pretesa alla partecipazione a un avviso pubblico per l’ottenimento di finanziamenti, quando la partecipazione presupponga una posizione giuridica qualificata.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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