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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07496/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del lavoratore. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva chiesto all'INPS il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ex L. n. 257/1992, art. 13, comma 8. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo non maturata la decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, valorizzando la domanda amministrativa del 2015 e qualificando la pretesa come diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico già goduto. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., assumendo che l'appello della controparte fosse inammissibile perché avrebbe censurato solo una delle due rationes decidendi della sentenza di primo grado; (2) violazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe rilevato la decadenza triennale, poiché la prima domanda amministrativa risaliva al 25 giugno 2008 e il ricorso giudiziale era stato proposto solo il 19 luglio 2016, dunque oltre il termine, senza che rilevasse la successiva riproposizione nel 2015.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità per violazione delle regole sull'appello.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per censurare l'asserita inammissibilità dell'appello che avrebbe colpito solo una delle rationes decidendi di primo grado.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato, nel contesto del motivo sulla specificità dell'appello, come norma che impone la specifica critica della sentenza impugnata.

  • art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970

    la decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie sulla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto; è decadenza sostanziale di ordine pubblico, con dies a quo ancorato alla prima domanda amministrativa e irrilevanza della riproposizione della domanda.

  • art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992

    fonte del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, qualificato come beneficio autonomo e distinto dal ricalcolo della pensione.

  • art. 4 D.L. n. 384 del 1992

    norma che ha sostituito il testo dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, ribadendo la disciplina decadenziale.

  • L. n. 438 del 1992

    legge di conversione del D.L. n. 384 del 1992 richiamata per la disciplina della decadenza.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese dei gradi di merito.

Massime di principio

  • La decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 opera anche nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, poiché tali domande incidono sulla misura o acquisizione del diritto a pensione.
  • Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ha natura autonoma rispetto alla prestazione pensionistica: non coincide con il mero ricalcolo dei ratei, ma consiste in un diritto distinto che opera sulla contribuzione ed è regolato da presupposti propri.
  • In materia di decadenza previdenziale, il termine triennale decorre dalla prima domanda amministrativa originariamente presentata; la successiva riproposizione della domanda o richieste di chiarimenti non fanno decorrere un nuovo termine né elidono la decadenza già maturata.
  • La decadenza prevista dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 ha natura sostanziale e di ordine pubblico, ed è funzionale alla certezza degli oneri gravanti sui bilanci pubblici.
  • Quando la documentazione processuale consenta di accertare la data della prima domanda amministrativa e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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