Cassazione Penale, Ordinanza n. 32557/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
All'imputato era contestata una condotta riconducibile alla spedizione o ricezione di un pacco sequestrato contenente sostanza stupefacente. Il ricorso per cassazione articolava due motivi. Con il primo motivo venivano dedotte la violazione dell'art. 157 c.p. e l'intervenuta prescrizione del reato nelle more del giudizio di appello. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021; per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 opera invece la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021. Poiché il reato era stato commesso nel settembre 2017, la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 18 giugno 2019 e quella di appello il 17 novembre 2025, considerando una sospensione di un anno e mezzo nel giudizio di appello, i termini prescrizionali non risultavano maturati. Con il secondo motivo veniva denunciato vizio della motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato e alla sua consapevolezza della presenza di sostanza stupefacente nel pacco sequestrato. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, reiterativa di doglianze già sottoposte alla Corte d'appello e da questa puntualmente disattese, generica e diretta a ottenere una diversa lettura del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la prescrizione, ritenendo applicabile al fatto commesso nel settembre 2017 la disciplina della sospensione della prescrizione vigente tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 e rilevando che, computata la sospensione di un anno e mezzo nel giudizio di appello, il termine non era maturato. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato e generico il motivo sulla responsabilità e sulla consapevolezza dell'imputato, perché meramente reiterativo delle doglianze d'appello e volto a una non consentita rivalutazione del merito. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La deduzione della prescrizione è stata ritenuta infondata perché, nel caso concreto, il termine non era maturato alla luce della disciplina applicabile e dei periodi di sospensione.
La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile, secondo la Corte, ai reati commessi nel periodo di sua vigenza.
La successiva disciplina non ha prodotto l'abrogazione retroattiva della disciplina della sospensione applicabile ai reati commessi nel periodo precedente.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 costituisce la fonte della disciplina posta a sistema; non ha abrogato retroattivamente la disciplina precedente.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
- Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina della prescrizione posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che riproponga doglianze già esaminate e puntualmente disattese dal giudice d'appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente denuncia di vizio motivazionale, solleciti una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio e del merito.
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