Cassazione Penale, Ordinanza n. 22335/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In fatto, gli veniva contestata la detenzione di circa 24 grammi di cocaina e circa 130 grammi di hashish. Con il ricorso la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nella ipotesi attenuata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e coerente, e che la Corte di merito avesse correttamente escluso la lieve entità sulla base di una valutazione complessiva degli elementi del fatto: quantità e diversità delle sostanze, presenza di materiale per il confezionamento delle dosi, possesso di un blocco di appunti con annotazioni riconducibili all'attività di spaccio e, in generale, una capacità di diffusione sul mercato non compatibile con la minima offensività. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La lieve entità non può essere riconosciuta automaticamente, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta; nella specie è stata esclusa per la consistenza del dato quantitativo, qualitativo e per gli ulteriori indici sintomatici di attività di spaccio.
È la norma incriminatrice richiamata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Le Sezioni Unite hanno affermato che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, il giudice deve compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti della condotta, non limitata al solo dato quantitativo della sostanza.
- La presenza di plurimi indici sintomatici di un'attività di spaccio, come materiale per il confezionamento, appunti contabili e quantità non modeste di diverse sostanze, può escludere la minima offensività richiesta dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
- In sede di legittimità, la motivazione che abbia esaminato globalmente i dati probatori e abbia escluso la lieve entità con argomentazione coerente con il principio delle Sezioni Unite non è censurabile per vizio di motivazione se non in presenza di effettiva illogicità o carenza argomentativa rilevante.
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