Cassazione Penale, Sentenza n. 29641/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la sua condanna, deducendo in cassazione violazione dell'art. 500 c.p.p. (presunta inutilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari e non confermato in dibattimento), degli artt. 189 e 192 c.p.p., degli artt. 3 Cost. e 6 CEDU e di mancata logicità (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Sostiene che la condanna sarebbe fondata sul riconoscimento fotografico non confermato in udienza e senza che ricorressero le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 500 c.p.p. per superare il divieto di utilizzabilità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha affrontato compiutamente le motivazioni della Corte territoriale che aveva ritenuto più attendibile il riconoscimento fotografico compiuto nell'immediatezza dei fatti e aveva altresì valutato un complesso di elementi istruttori (tra cui la disponibilità del carroattrezzi). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette maggiore valenza probatoria all'individuazione fotografica se il giudice motivi congruamente la credibilità del dichiarante. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocato per censurare violazioni di legge e mancanza di logicità. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con le motivazioni della Corte territoriale, comportando inammissibilità
Prevede l'inutilizzabilità di ricognizioni e riconoscimenti in determinate condizioni; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento fotografico potesse essere valutato con maggior peso se compiuto nell'immediatezza e adeguatamente motivato dal giudice, anche quando non confermato in dibattimento
Norma sulle prove: disciplina l'apprezzamento e l'incidenza delle prove; richiamata dal ricorrente nella censura sulla valutazione del riconoscimento, ma la Corte ha ritenuto che il giudice avesse compiuto una valutazione non manifestamente illogica
Regola la valutazione della prova; invocata dal ricorrente in relazione alla presunta errata utilizzazione del riconoscimento fotografico, ma la Corte ha confermato la legittimità della valutazione motivata del giudice
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente con generica doglianza di violazione di diritti costituzionali; la Corte non ha ritenuto la censura specifica né idonea a dimostrare una violazione motivata
art. 6 CEDU
Richiama il diritto a un equo processo; la censura europea è stata riconducibile a questioni di valutazione e ammissibilità non specificamente provate, per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Consente la condanna alle spese e a somme per la Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o presentato con colpa; applicato per la condanna del ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve essere specifico: occorre confrontarsi puntualmente con le motivazioni della decisione impugnata; l'assenza di tale confronto determina l'inammissibilità
- Il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari può avere maggiore valore probatorio rispetto a una mancata ricognizione in dibattimento se è stato compiuto in prossimità temporale degli eventi e il giudice motiva la maggiore attendibilità
- Per contestare l'utilizzabilità di atti (es. riconoscimenti) è necessario indicare specificamente gli atti viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva sul compendio probatorio; una censura generica è inammissibile
- La valutazione della credibilità del dichiarante è rimessa al giudice: la Corte di legittimità verifica solo la logicità e la completezza della motivazione, non riesamina i fatti
- Presentare ricorsi manifestamente generici o non fondati comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni ex art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima del deposito
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