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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9149/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, nella qualità di terzo interessato e socio (1%) di due società (Casa della Fortuna s.r.l. e Les Desires s.r.l.), impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto sui conti correnti. Sosteneva che due dei tre conti sequestrati erano intestati alle suddette società e non all'indagata Wei Xiunan, quindi le somme non erano riconducibili all'indagata e il sequestro risultava illegittimo; denunciava inoltre carenza e illogicità della motivazione per omessa valutazione della documentazione depositata che avrebbe dimostrato l'estraneità delle società ai fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente: egli infatti agiva in proprio e quale socio delle società intestatarie dei conti, ma non aveva affermato né dimostrato di essere amministratore o legale rappresentante né era munito di procura speciale per agire in nome delle società. Le censure riguardanti diritti di soggetti diversi (le società) erano dunque inammissibili. Richiamata la giurisprudenza consolidata, la Corte ha ritenuto che la titolarità del diritto alla restituzione spetti ai soggetti formali intestatari dei beni o a chi abbia adeguata legittimazione. Essendo esclusa l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000 - art. 11

    Norma delittuosa dalla quale trae origine il procedimento (reato contestato all'indagata Wei Xiunan) e giustificazione giuridica del sequestro preventivo delle somme connesse all'indagine fiscale.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria insieme alle spese processuali quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Costituzionale - sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, ove non sussista l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità del ricorso, può essere applicata la sanzione pecuniaria.

  • Cassazione - Sez. U., n. 13539 del 30/01/2020

    Principio richiamato secondo cui la legittimazione all'impugnazione spetta al soggetto formalmente titolare dei beni (terzo intestatario) quale unico avente diritto alla restituzione, salvo che venga dimostrata diversa rispettiva titolarità effettiva.

  • Cassazione - Sez.5, n. 8922 del 26/10/2015 (Poli)

    Sez.5, n. 8922/2015, Poli, Rv. 266141

    Conferma che, in assenza di riconoscimento formale o di adeguata prova di titolarità effettiva, il ricorso proposto da soggetto diverso dal titolare formale è inammissibile.

  • Cassazione - Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017

    Sez.5, n. 18508/2017, Rv. 270209 - 02

    Affermato che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto da chi non sia titolare o gestore del bene oggetto di confisca/sequestro.

Massime di principio

  • Per impugnare il sequestro di somme o beni formalmente intestati a terzi è necessario avere legittimazione processuale: agire come titolare formale, come suo rappresentante legale o essere muniti di procura speciale.
  • La qualità di socio (anche unico o di minoranza) non conferisce automaticamente la legittimazione a contestare il sequestro intestato alla società; occorre provare di essere amministratore o rappresentante o agire in nome e per conto della società.
  • Se si vuole contestare che somme formalmente intestate a una società siano in realtà di un soggetto diverso (cd. titolarità effettiva), è necessario fornire prove chiare della titolarità effettiva ed esclusiva; altrimenti il giudice si attiene alla titolarità formale.
  • Le eccezioni che riguardano diritti spettanti a soggetti diversi dal ricorrente sono inammissibili; pertanto gli interessati diversi devono agire direttamente per la restituzione.
  • L'inammissibilità per carenza di legittimazione può comportare, salvo mancanza di colpa, la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente la propria posizione e acquisire eventuali procure o documenti che attestino la legittimazione.

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