Cassazione Penale, Sentenza n. 06746/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di incidente di esecuzione avverso il decreto penale di condanna (multa di euro 9.390,00 e ordine di demolizione). Si deduceva violazione dell'art. 670 c.p.p. per mancata valida notifica del decreto al difensore tramite PEC: al momento della notifica la casella del difensore risultava "inibita alla ricezione", circostanza non imputabile al difensore; si sosteneva che andasse effettuato un ulteriore tentativo di notifica e che difettasse il deposito in cancelleria, con la conseguenza che il decreto non poteva ritenersi esecutivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto perfezionata la notifica del decreto penale tramite PEC al difensore nonostante la comunicazione non sia materialmente andata a buon fine, perché l'inibizione della casella era imputabile al difensore (equiparata dalla giurisprudenza alla ricevuta di avvenuta consegna). Pertanto la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata per la mancata valida notifica; la Corte però ha ritenuto infondata la doglianza perché la notifica tramite PEC al difensore si è considerata perfezionata nonostante il mancato recapito, per ragioni imputabili al destinatario.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (euro 3.000) in caso di ricorso inammissibile senza assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
D.M. 29 dicembre 2009 n. 193, art. 4, commi 1 e 2
Interpretato nel senso che il mancato inserimento di messaggi nella casella PEC per sua saturazione è un evento imputabile al destinatario, per una gestione non idonea dello spazio di archiviazione, e può essere equiparato alla ricevuta di avvenuta consegna ai fini della notificazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 279295 - 01)
Conferma che la notifica PEC restituita con indicazione "casella piena" si considera perfezionata e va equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna; l'evento è da considerarsi imputabile al destinatario.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 51137 del 15/11/2019, Rv. 278060 - 01)
Stabilisce che il difensore è tenuto a compiere tutti gli interventi tecnici necessari per ricevere le notificazioni e che le conseguenze derivate da una gestione non idonea dei propri strumenti informatici restano a suo carico.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione delle sanzioni per ricorsi inammissibili: se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La notifica tramite PEC al difensore si considera perfezionata anche se il messaggio non è materialmente entrato nella casella quando la mancata ricezione dipende dalla saturazione o da altre carenze imputabili al destinatario (difensore).
- Il difensore ha l'obbligo di gestire adeguatamente la propria casella PEC e di porre in essere gli interventi tecnici necessari per ricevere notifiche; la mancata cura è a suo rischio e pericolo.
- In caso di contestazione della validità della notifica è necessario provare che il disfunzionamento non era imputabile al destinatario (ad es. malfunzionamento del servizio del mittente, errori nella indicazione dell'indirizzo PEC, certificazioni dell'operatore che attestino un errore non imputabile al destinatario).
- Prima di proporre impugnazioni basate su difetti di notifica, valutare la documentazione di ritorno della PEC (ricevute, errori tecnici) per capire se l'evento è riconducibile alla gestione della casella del difensore o ad altra causa non imputabile al destinatario.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare pertanto la fondatezza concreta della doglianza prima di proporre ricorso.
- Se si ritiene che la notifica sia viziata per cause non imputabili al difensore, è opportuno segnalare immediatamente il problema al giudice competente e produrre prove tecniche (es. attestazioni del provider, log di inoltro) per dimostrare l'insussistenza di responsabilità del destinatario.
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