Cassazione Penale, Ordinanza n. 38867/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto non era stato devoluto con l'appello e quindi non poteva essere proposto per la prima volta in cassazione. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, deducendo un vizio di motivazione in relazione al mancato calcolo separato degli aumenti di pena per la continuazione operati dal tribunale. La Corte di cassazione rileva però che, dalla ricapitolazione dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata e non contestata dalla difesa, tale questione non era stata devoluta al giudice di appello; di conseguenza, il motivo introduce per la prima volta in sede di legittimità una censura non esaminabile.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, ma solo nei limiti dei motivi ritualmente devoluti nei precedenti gradi di giudizio.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. non si applica se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto che non siano state previamente devolute con l'appello.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se la censura investe effettivamente un punto devoluto al giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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