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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42852/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello deducendo la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, per omessa comunicazione all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Sosteneva che, trattandosi di reato procedibile a querela della persona offesa, la mancata informazione avrebbe annullato il provvedimento istruttorio e compromesso la regolarità del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio l'invio delle parti a un centro di mediazione è discrezionale e non impone un obbligo né una motivazione. Di conseguenza, l'omissione dell'attivazione del percorso riparativo previsto dall'art. 129-bis cod. proc. pen. o la mancata comunicazione della facoltà prevista dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. non determina la nullità del decreto impugnato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 129-bis c.p.p.

    L'articolo disciplina il percorso di giustizia riparativa; dalla sentenza emerge che l'eventuale attivazione del percorso è rimessa alla discrezionalità del giudice e la mancata attivazione non comporta automaticamente nullità processuale.

  • art. 419, comma 3-bis c.p.p.

    Prevede la facoltà per le parti di accedere ai programmi di giustizia riparativa; secondo la Corte, la mancata comunicazione di tale facoltà alle parti non determina una nullità del provvedimento se la scelta del giudice di non attivare il percorso è discrezionale.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023 (Rv. 285639)

    "la possibilità, per il giudice, di disporre \"ex officio\" l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata"

    La Corte di legittimità ha chiarito che l'omissione di avvio del percorso riparativo o dell'avviso alle parti non configura nullità e non è rimproverabile come vizio tale da incidere sul giudizio di merito.

Massime di principio

  • La possibilità per il giudice di disporre l'invio alle pratiche di giustizia riparativa è generalmente discrezionale; non è un obbligo automatico.
  • La mancata comunicazione alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non comporta, di per sé, la nullità del provvedimento processuale.
  • Per far valere un vizio procedurale legato alla giustizia riparativa è necessario dimostrare un concreto pregiudizio o un obbligo normativo espresso; l'assenza di tale prova rende l'eccezione inefficace.
  • In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe verificare se la norma impugnata contiene prescrizioni perentorie (obblighi formali) oppure attribuisce discrezionalità al giudice; solo le violazioni di prescrizioni perentorie sono più facilmente suscettibili di annullamento.
  • La giurisprudenza consolidata privilegia la stabilità del giudicato quando il mancato avvio del percorso riparativo non ha inciso sul diritto di difesa o sulla correttezza sostanziale del processo.

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