Cassazione Penale, Ordinanza n. 25008/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di tentata rapina pluriaggravata, deduceva un vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, lamentando una erronea valutazione delle risultanze probatorie. La doglianza mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella già operata in appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo riproduceva rilievi già formulati in appello e già compiutamente disattesi, senza individuare specifici e decisivi travisamenti della prova, e quindi era estraneo al sindacato di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato la motivazione di merito, ritenuta approfondita e immune dai vizi dedotti, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla testimonianza oculare di un terzo, mentre la versione dell'imputato risultava priva di riscontri.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito o in una riproposizione di censure già respinte in appello.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Per censurare utilmente la motivazione occorre indicare specifici e decisivi travisamenti della prova, non una diversa lettura delle emergenze processuali.
- La credibilità della persona offesa può essere valorizzata quando risulti corroborata da riscontri esterni, come la testimonianza di un terzo conforme alla sua versione.
- La mancanza di riscontri alla versione dell'imputato può costituire elemento confermativo della ricostruzione accusatoria condivisa dai giudici di merito.
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