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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18479/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione di domicilio aggravata e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Il ricorso era articolato in due censure: da un lato la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius, assumendo un aggravamento del trattamento sanzionatorio in appello; dall'altro la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno o delle altre conseguenze del reato, ex art. 62 n. 6 c.p., nonché delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e che le doglianze erano manifestamente infondate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla reformatio in peius, perché non vi era stato alcun aggravamento di pena e il giudice di appello si era limitato a confermare la decisione di primo grado. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e delle attenuanti generiche, poiché il ricorrente non aveva criticato la motivazione, che risultava invece dettagliata, puntuale e immune da vizi logico-giuridici. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    disposizione richiamata come norma incriminatrice per uno dei reati contestati; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto applicativo.

  • art. 707 c.p.

    disposizione richiamata come norma incriminatrice per il secondo reato contestato; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto applicativo.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    la Corte ribadisce che il diniego della relativa attenuante è insindacabile quando il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, specie se questa è puntuale e logicamente coerente.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione del divieto di reformatio in peius è manifestamente infondata quando la decisione di appello non comporti un aggravamento della pena rispetto al primo grado, ma si limiti a confermare la condanna.
  • In sede di legittimità, le censure contro il diniego di attenuanti generiche o speciali sono inammissibili quando il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito.
  • La motivazione del diniego delle attenuanti è censurabile in cassazione solo ove presenti vizi logico-giuridici; se la motivazione è dettagliata e puntuale, il motivo è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione propone doglianze manifestamente infondate, la conseguenza è l'inammissibilità con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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