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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28488/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Civitavecchia: le contestazioni riguardavano il reato previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 173/2024 (ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000) perché, pur essendo debitrice dell'Erario per euro 53.824,08, aveva occultato sulla propria persona la somma di euro 10.001,00 compiendo atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. La ricorrente deduceva vizi di motivazione (fumus), sostenendo di essere in viaggio per esigenze personali con biglietto di ritorno, di avere bisogno della valuta, di aver rateizzato e pagato la prima rata, dell'assenza di procedure di riscossione attive, della capienza patrimoniale dell'attività e della mancata assistenza di un interprete.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile/rigiatato. Ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo: il reato è del tipo 'di pericolo' e basta l'esistenza di un debito erariale complessivo superiore a euro 50.000 al momento dell'atto fraudolento, senza necessità che siano state avviate formalmente le procedure esecutive o che sia stata accertata giudizialmente la pretesa. Il Tribunale del riesame ha correttamente individuato il dolo specifico nell'atto di esportare valuta oltre il limite legale al fine di ridurre la garanzia patrimoniale. Le censure relative all'assenza dell'interprete sono state ritenute tardive e non dimostrate. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato; alla ricorrente è stato imposto il pagamento delle spese processuali e di una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 85, comma 1, d.lgs. n. 173/2024 (ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000)

    "è punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva."

    Si tratta di un reato 'di pericolo': non è necessario che sia stata emessa una cartella esattoriale o avviata una concreta azione di riscossione; occorre l'esistenza di un debito erariale complessivo >50.000 euro al momento dell'atto e un comportamento idoneo a rendere inefficace la riscossione. Finalità multiple extra-evasive non escludono il dolo specifico.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    L'impugnazione in Cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammessa solo per violazione di legge; nella nozione rientrano anche i vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'iter logico del giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze economiche (onere del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma) quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, salvo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per i reati tipici di occultamento per sottrarsi al pagamento di imposte (art. 85 d.lgs. 173/2024) è sufficiente l'esistenza di un debito erariale complessivo superiore a 50.000 euro al momento dell'atto; non occorre che sia già iniziata la riscossione coattiva.
  • Il sequestro preventivo finalizzato a garantire la riscossione può essere legittimamente disposto quando vi siano elementi che dimostrano atti idonei a ridurre la garanzia patrimoniale (es. esportazione di valuta oltre i limiti), anche se la persona invoca esigenze personali per il trasporto del denaro.
  • La presenza di motivazioni legittime o la capacità patrimoniale non escludono automaticamente il dolo specifico: finalità multiple possono coesistere con l'intento evasivo.
  • Le impugnazioni in Cassazione su misure reali sono limitate a questioni di legge o a vizi motivazionali radicali; censure procedurali o di fatto non sollevate tempestivamente sono di regola inammissibili.
  • L'assenza di assistenza linguistica può costituire vizio solo se specificamente dedotta e dimostrata in modo congruo nei precedenti gradi; sollevare la questione per la prima volta in Cassazione rende la censura inammissibile.

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