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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36608/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 20 ottobre 2025, che aveva confermato la sua condanna per evasione ai sensi dell’art. 385 c.p. Ha dedotto il travisamento della prova quanto alla colpevolezza e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che le doglianze ripropongono sostanzialmente quelle già formulate in appello e disattese con motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena era contenuta nel minimo edittale.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso: i motivi ripropongono questioni già esaminate dalla Corte d’appello e non scalfiscono la motivazione, ritenuta non manifestamente illogica né giuridicamente scorretta. La valutazione del trattamento sanzionatorio è un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato; nel caso concreto la pena era contenuta nel minimo, sicché non occorreva una spiegazione particolarmente dettagliata. L’imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Sante Guarnieri impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.

    La disposizione individua il reato per il quale era stata confermata la condanna; la sentenza in esame non sviluppa ulteriori criteri interpretativi sulla fattispecie.

  • art. 133 c.p.

    Inoltre, in tema di trattamento sanzionatorio il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

    La determinazione della pena costituisce un giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità quando la motivazione indica gli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti preponderanti e non è arbitraria o manifestamente illogica, contraddittoria o immotivata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili le doglianze che si limitano sostanzialmente a riproporre motivi d’appello già specificamente esaminati e disattesi con motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio è un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se il giudice di merito dà conto degli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti preponderanti e la motivazione non è arbitraria, illogica, contraddittoria o immotivata.
  • Una motivazione particolarmente dettagliata sulla pena è necessaria quando questa si discosta notevolmente in aumento dalla misura media edittale; non è richiesta con la stessa intensità quando la pena è contenuta nel minimo.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale

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