Sentenza del 05/04/2019 n. 9618 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La banca ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva negato il rimborso delle maggiori Irpeg, Ilor e addizionali versate per il 1983, calcolate includendo tra i redditi imponibili gli interessi maturati sui crediti d'imposta. La ricorrente sosteneva che, secondo la disciplina allora vigente, tali interessi avessero natura compensativa e non fossero imponibili. In subordine, contestava l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni del T.U.I.R. introdotte dal D.P.R. n. 42 del 1988, evidenziando che l'istanza di rimborso era stata presentata prima dell'entrata in vigore di tale decreto. La banca lamentava inoltre che la Commissione non avesse considerato la data dell'istanza di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale, ritenendo decisiva la circostanza che l'istanza di rimborso fosse stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 42 del 1988. Secondo la Corte, la rettifica tempestivamente presentata aveva reso la dichiarazione non più conforme alle nuove disposizioni retroattive, impedendone l'applicazione al caso concreto. È stato inoltre escluso che il richiamo all'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988 costituisse una domanda nuova. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, fondato sulla pretesa novità della domanda, è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della banca e riconoscendo il diritto al rimborso. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 41, 44 e 52
La disciplina previgente in materia di reddito d'impresa e redditi di capitale è stata interpretata nel senso prospettato dalla banca, che sosteneva la non imponibilità degli interessi compensativi maturati sui crediti d'imposta.
D.P.R. n. 42 del 1988, art. 36
La norma rendeva applicabili retroattivamente le disposizioni del T.U.I.R. alle dichiarazioni che, alla sua entrata in vigore, risultavano conformi alla nuova disciplina. Tuttavia, una rettifica o istanza di rimborso presentata prima di tale momento produceva effetti e impediva il consolidamento della conformità della dichiarazione alle norme sopravvenute.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Ha consentito di denunciare rispettivamente la violazione o falsa applicazione della legge e l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo, ossia la data di presentazione dell'istanza di rimborso.
È stato invocato dall'Agenzia per sostenere che il giudice avesse deciso oltre i limiti della domanda; la censura è stata respinta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, e art. 345 c.p.c.
Il divieto di domande nuove in appello non impedisce di richiamare una specifica norma giuridica a sostegno della medesima pretesa e della medesima causa petendi già dedotta, quando i fatti rilevanti siano già stati introdotti nel processo.
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19-bis
Richiamato dall'Agenzia in relazione ai limiti delle deduzioni nel processo tributario; la relativa censura è stata respinta.
Massime di principio
- Quando una nuova normativa fiscale attribuisce efficacia retroattiva a un diverso regime impositivo, è decisivo verificare se il contribuente abbia rettificato la dichiarazione o presentato l'istanza di rimborso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
- Una rettifica tempestiva presentata prima dell'entrata in vigore della norma retroattiva può impedire che la dichiarazione venga considerata definitivamente conforme al nuovo regime fiscale.
- La data di presentazione dell'istanza di rimborso costituisce un elemento potenzialmente decisivo e deve essere espressamente accertata e valutata dal giudice.
- Il richiamo, in appello o in un successivo scritto difensivo, a una norma non citata inizialmente non costituisce necessariamente domanda nuova, se non modifica né il petitum né la causa petendi e si limita a fornire la corretta qualificazione giuridica dei fatti già allegati.
- Il contribuente non può normalmente scegliere discrezionalmente, dopo il consolidamento degli effetti della disciplina sopravvenuta, quale normativa fiscale applicare; la tempestività della rettifica è quindi essenziale.
- In controversie analoghe occorre documentare con precisione la data dell'istanza, la disciplina vigente al momento della dichiarazione e quella sopravvenuta, verificando se la rettifica sia intervenuta prima o dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.
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