Cassazione Penale, Ordinanza n. 32449/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sulla pena era manifestamente infondata e non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello e con quella di primo grado. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 16/01/2025, che aveva confermato la condanna per il reato di evasione. Nel ricorso veniva dedotta esclusivamente l'eccessività della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la richiesta di attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la domanda di riduzione della sanzione in ragione del presunto stato di astinenza della ricorrente. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata aveva già risposto in modo logico e coerente a tali deduzioni, valorizzando inoltre che il primo giudice aveva illustrato i criteri di determinazione della pena e che il motivo d'appello non si confrontava con detta motivazione, rendendo dubitabile persino l'ammissibilità del gravame di merito.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui era intervenuta la condanna confermata in appello e richiamata dalla Corte come oggetto della sentenza impugnata.
Le attenuanti generiche erano state richieste in appello; la Corte ha rilevato che il giudice di merito le aveva esaminate e correttamente escluse, con motivazione logica e coerente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza sulla misura della pena è inammissibile o manifestamente infondata se non si confronta specificamente con la motivazione con cui i giudici di merito hanno già spiegato i criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio.
- La richiesta di attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. non può fondare un motivo di ricorso se il giudice di appello l'ha esaminata e respinta con argomentazione logica e coerente, priva di evidenti vizi di motivazione.
- Un motivo di appello o di ricorso che ignori la motivazione del primo giudice sulla pena e si limiti a riproporre una diversa valutazione del quantum sanzionatorio non è idoneo a scalfire la decisione e può rendere dubbia anche l'ammissibilità del gravame.
Come è indicizzato
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