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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06641/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte istante)

La controversia

Il soggetto istante ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. chiedendo di rettificare il dispositivo dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 17123/2022. In quella ordinanza, la motivazione indicava che la sentenza del Tribunale di Messina doveva essere cassata con rinvio al Tribunale di Messina in persona di diverso magistrato, mentre il dispositivo menzionava per errore il Tribunale di Rimini. Il ricorrente ha quindi chiesto di correggere il nome del giudice di rinvio, sostenendo che si trattasse di un mero errore materiale evidente dal contrasto tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che dall'ordinanza n. 17123/2022 risultava chiaramente, dalla motivazione, l'intento di rinviare la causa al medesimo ufficio che aveva emesso la sentenza cassata, cioè il Tribunale di Messina, e che l'indicazione del Tribunale di Rimini nel dispositivo era frutto di un mero errore materiale. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza sostituendo nel dispositivo "al Tribunale di Rimini" con "al Tribunale di Messina".

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali e di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione quando l'errore sia desumibile dal testo dell'atto, in particolare dal contrasto tra motivazione e dispositivo.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione è correggibile quando il contenuto della motivazione consente di ricostruire con certezza la volontà decisoria effettiva del giudice.
  • Se tra motivazione e dispositivo vi è un contrasto meramente testuale, e non una diversa scelta decisoria, la correzione può riguardare anche l'indicazione del giudice di rinvio.
  • Nel procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. non si riedita il giudizio di legittimità, ma si rettifica solo la difformità materiale tra la volontà espressa e la sua formulazione scritta.

Come è indicizzato

MaterieRicorso per cassazione
RamiProcesso civile
IstitutiNullità

Testo integrale

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