Cassazione Penale, Sentenza n. 34574/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto Antonio Pelle, sottoposto al regime 41-bis, aveva reclamato contro la decisione dell'Amministrazione penitenziaria che gli negava la visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo che il diniego, privo di esigenze di sicurezza concrete, violasse la parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, il diritto costituzionale all'informazione e pregiudicasse l'offerta trattamentale rieducativa. Il Ministero della Giustizia ha impugnato in Cassazione deducendo (i) che l'art. 35-bis Ord. pen. non consente tutela giurisdizionale quando è in discussione la sola modalità di esercizio di un diritto soggetto a discrezionalità amministrativa e (ii) la corretta applicazione della possibilità di deroghe ragionevoli alla parità di trattamento nel regime 41-bis per esigenze di controllo dei flussi informativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il rimedio previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela solo posizioni giuridiche soggettive qualificabili come "diritto" e non le mere modalità di esercizio soggette a discrezionalità amministrativa. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui i reclami sulla fruizione dei canali televisivi sono, in generale, "reclami generici" non incardinabili nella giurisdizione ex art. 35-bis, salvo che non sia dimostrata una lesione del nucleo intangibile del diritto. Per tali ragioni l'ordinanza della magistratura di sorveglianza è stata annullata senza rinvio e il motivo ulteriore è stato assorbito.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 35-bis
Il rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis può essere attivato solo per la tutela di posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti, non per sindacare scelte amministrative sulle modalità tecniche o organizzative dell'esercizio dei diritti quando rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione e non ledono il nucleo intangibile del diritto.
Ordinamento penitenziario - art. 69, comma 6, lett. b)
Stabilisce l'ambito del reclamo davanti alla magistratura di sorveglianza; la Corte ricorda che è necessario che emerga una correlazione tra la posizione soggettiva del detenuto e la condotta amministrativa che leda un diritto effettivo, non una mera questione di modalità.
Ordinamento penitenziario - art. 35, comma 1, n. 5
Consente la qualificazione del reclamo come generico quando la pretesa non rientra nelle fattispecie di tutela giurisdizionale previste dalla legge; la Corte ha più volte considerato generici i reclami sulla fruizione dei canali televisivi.
Ordinamento penitenziario - art. 41-bis
Il regime differenziato 41-bis legittima limitazioni specifiche per esigenze di sicurezza e controllo dei flussi informativi; tali deroghe possono giustificare diversi trattamenti purché rispettino i canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Massime di principio
- Il reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. è ammissibile solo se dalla condotta amministrativa deriva una lesione attuale e grave di una posizione giuridica qualificabile come diritto, non quando è in discussione la sola modalità tecnica o organizzativa dell'esercizio del diritto.
- Le scelte amministrative che disciplinano modalità e limiti di fruizione di servizi in carcere (es. selezione di canali televisivi) rientrano, salvo casi estremi, nella discrezionalità dell'Amministrazione e non sono sindacabili se non risultano manifestamente irragionevoli o se non impediscono sostanzialmente l'esercizio del diritto.
- I reclami relativi alla visione dei canali televisivi sono generalmente qualificati come "reclami generici" e non idonei a far sorgere la giurisdizione del magistrato di sorveglianza, a meno che non sia dimostrato che la limitazione cancella il nucleo essenziale del diritto all'informazione o compromette gravemente l'offerta trattamentale rieducativa.
- In regime 41-bis è legittimo derogare alla parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni quando sussistono concrete esigenze di sicurezza o di controllo dei flussi informativi; tuttavia tali misure devono rispettare ragionevolezza e proporzionalità e non devono tradursi in un divieto totale o ingiustificato dell'accesso all'informazione.
- Il giudice di sorveglianza, prima di accogliere un reclamo, deve qualificare correttamente la pretesa: se si tratta di una mera controversia sulle modalità di esercizio del diritto il reclamo deve essere dichiarato generico e non assoggettare l'Amministrazione a sindacato giurisdizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34397/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34401/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34402/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34403/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34404/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34405/2022 del 19/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →