Cassazione Penale, Ordinanza n. 40365/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente finalizzata alla cessione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte nel merito, in particolare quanto alla finalità di cessione della sostanza detenuta, e contenevano anche doglianze sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità, perché volte a sollecitare una nuova valutazione del merito a fronte di una motivazione già ritenuta sufficiente, non illogica e correttamente argomentata dai giudici di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente ripetitivi di questioni già disattese nei gradi di merito e che le doglianze sulla pena tendevano a ottenere una rivalutazione di merito non consentita in cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito, neppure sotto la veste di contestazione della motivazione, se la sentenza impugnata abbia già affrontato adeguatamente le deduzioni difensive.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione quando mirano a sostituire una diversa valutazione discrezionale del giudice di merito a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40278/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40279/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40280/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40281/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40282/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40283/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →