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Sentenza

Sentenza n. 5390/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’accertamento del diritto all’accesso ai documenti amministrativi richiesti con istanza del 26 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202603508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 26 marzo 2026, relativa a nominativi dei responsabili delle pratiche, a documenti di una sanatoria edilizia e a sette domande di condono con i relativi conteggi dei versamenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il tacito diniego sull’istanza di accesso presentata il 26 marzo 2026, chiedendo di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e dell’istruttore delle pratiche di condono; ottenere copia del permesso di costruire in sanatoria n. 25/2016 con relazione tecnica illustrativa; ottenere copia conforme dei frontespizi di sette domande di condono del 1995 e un aggiornamento delle somme versate e dovute, con i giustificativi e il saldo residuo. Ha chiesto anche l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno da ritardo. Dopo che il Comune, il 7 luglio 2026 e dopo la notifica del ricorso, ha riscontrato l’istanza, la ricorrente ha insistito per il risarcimento del danno da ritardo e per le spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, perché il Comune ha integralmente riscontrato l’istanza durante il giudizio: ha comunicato i nominativi richiesti, indicato le modalità e le date per visionare ed estrarre copia dei documenti, trasmesso il prospetto analitico aggiornato degli importi versati e dovuti, calcolati al 15 luglio 2026, e preannunciato relazioni istruttorie per le singole pratiche. La domanda risarcitoria è stata rigettata perché formulata genericamente: la società non ha indicato né il quantum né la tipologia del danno, né ha fornito un principio di prova o allegato circostanze concrete da cui ricavare un pregiudizio economicamente valutabile. Le spese sono state poste a carico del Comune, che ha riscontrato l’istanza solo dopo la notifica del ricorso, e liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La pretesa ostensiva azionata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo risulta oggi integralmente soddisfatta per effetto del riscontro amministrativo intervenuto in data 7 luglio 2026, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sul merito del ricorso medesimo in parte qua , e pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di accesso nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione sul merito della domanda ostensiva e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • art. 30 c.p.a.

    Osserva il Collegio che la richiesta di risarcimento del danno da ritardo è formulata in modo del tutto generico, senza alcuna allegazione né del quantum né della tipologia di danno asseritamente subito, in violazione dell'onere di specificità richiesto dall'art. 30 c.p.a. e dei principi consolidati in materia di risarcimento del danno nel processo amministrativo: la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova del danno asseritamente patito in conseguenza del ritardo nel riscontro all'istanza di accesso, né ha allegato circostanze concrete da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

    La domanda risarcitoria per danno da ritardo deve specificare la tipologia e il quantum del pregiudizio e fornire almeno un principio di prova, con allegazione di circostanze concrete che consentano di desumere un danno economicamente valutabile.

Massime di principio

  • Il sopravvenuto integrale riscontro dell’istanza di accesso da parte dell’amministrazione nel corso del giudizio fa venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda ostensiva e comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La domanda di risarcimento del danno da ritardo non può essere formulata genericamente: il ricorrente deve indicare la tipologia e il quantum del danno, allegare circostanze concrete e fornire un principio di prova del pregiudizio economicamente valutabile.
  • Quando l’amministrazione soddisfa l’istanza di accesso soltanto dopo la notifica del ricorso, le spese di lite possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDanno da ritardo
RamiAccesso e trasparenzaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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