Cassazione Civile, Ordinanza n. 05392/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo della cosiddetta "quota B" della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993. Il giudice di merito aveva ritenuto che tale quota dovesse essere determinata sulla base della retribuzione effettivamente percepita, senza applicare il massimale di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche per la quota B permane il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile e che la normativa del 1997 non lo avrebbe abrogato. Il resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità/insufficienza del motivo, assumendo che l'INPS non avesse censurato tutte le rationes decidendi, ma la Corte ha disatteso l'eccezione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, lo ha accolto nel merito e ha cassato la sentenza d'appello. Ha applicato il principio consolidato secondo cui, nel calcolo della "quota B" della pensione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, le retribuzioni giornaliere che eccedono il limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 non devono essere considerate ai fini della retribuzione giornaliera pensionabile; tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame conforme a tali principi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato
art. 12, settimo comma, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
prevede un limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile per il calcolo della pensione dei lavoratori dello spettacolo; il limite opera anche per la quota B
art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
non ha abrogato per incompatibilità il massimale pensionabile previsto dal d.P.R. n. 1420/1971
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
ha modificato il regime del massimale richiamato nella disciplina della quota B
Massime di principio
- Nel calcolo della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, la "quota B" deve essere determinata applicando il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale previgente, per la parte eccedente tale soglia.
- La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182/1997 non elimina per incompatibilità il massimale di cui all'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971, che continua quindi a operare nel sistema di calcolo della prestazione.
- Nel giudizio di cassazione non si forma giudicato sulle singole affermazioni isolate della sentenza di merito, ma sull'unità minima di decisione; è quindi ammissibile la censura che investa l'intero percorso argomentativo decisorio relativo all'attribuzione del trattamento previdenziale.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già elaborato un principio di diritto consolidato sulla disciplina applicabile, il giudice di merito deve uniformarvisi; il suo mancato adeguamento integra violazione di legge censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05382/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05385/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05386/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05387/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05389/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05390/2025 del 01/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →