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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05392/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda il calcolo della cosiddetta "quota B" della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993. Il giudice di merito aveva ritenuto che tale quota dovesse essere determinata sulla base della retribuzione effettivamente percepita, senza applicare il massimale di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche per la quota B permane il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile e che la normativa del 1997 non lo avrebbe abrogato. Il resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità/insufficienza del motivo, assumendo che l'INPS non avesse censurato tutte le rationes decidendi, ma la Corte ha disatteso l'eccezione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, lo ha accolto nel merito e ha cassato la sentenza d'appello. Ha applicato il principio consolidato secondo cui, nel calcolo della "quota B" della pensione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, le retribuzioni giornaliere che eccedono il limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 non devono essere considerate ai fini della retribuzione giornaliera pensionabile; tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame conforme a tali principi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel calcolo della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, la "quota B" deve essere determinata applicando il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale previgente, per la parte eccedente tale soglia.
  • La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182/1997 non elimina per incompatibilità il massimale di cui all'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971, che continua quindi a operare nel sistema di calcolo della prestazione.
  • Nel giudizio di cassazione non si forma giudicato sulle singole affermazioni isolate della sentenza di merito, ma sull'unità minima di decisione; è quindi ammissibile la censura che investa l'intero percorso argomentativo decisorio relativo all'attribuzione del trattamento previdenziale.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già elaborato un principio di diritto consolidato sulla disciplina applicabile, il giudice di merito deve uniformarvisi; il suo mancato adeguamento integra violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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