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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18472 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE - Cartella esattoriale - Commissioni tributarie - Poteri sull'impugnazione - Avviso di accertamento - Dedotta nullità della notificazione - Corte di cassazione - Verifica dell'invalidità - Esame diretto - Preclusione - Accertamento di fatto - Configurazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria centrale del Veneto del 25 maggio 2009, che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento relativa a maggiori redditi da plusvalenze dell'anno d'imposta 1987. Ha dedotto la violazione dell'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 139 c.p.c., sostenendo che l'avviso di accertamento, dopo il decesso di Z.G., era stato notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto e consegnato a una persona che si era dichiarata nipote. Secondo l'Agenzia, la parentela era sufficiente e non occorreva la convivenza. La Corte ha rilevato anche l'inammissibilità della censura, perché formulata come violazione di legge anziché come vizio di motivazione e priva della trascrizione della relata di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la validità della notificazione dell'avviso di accertamento, contestata impugnando la cartella, richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: la Cassazione non può esaminare direttamente gli atti per rivalutarlo, poiché la notificazione dell'avviso è un presupposto per l'impugnazione della cartella, non un atto del processo tributario. Ha quindi ritenuto non censurabile l'accertamento della Commissione, che aveva considerato non provati i rapporti di parentela o convivenza tra destinatario e consegnatario e aveva dichiarato nulla la notifica. L'Agenzia è stata condannata alle spese: 1.500 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. Non risultano ulteriori condanne o statuizioni.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546

    potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 3 e dell'art. 19, comma 3, del vigente D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546

    La cartella può essere impugnata per la mancata o invalida notificazione dell'avviso di accertamento che la precede; la validità di tale notificazione è una questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • Art. 139 c.p.c.

    la notificazione di un avviso di accertamento eseguita mediante consegna a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela, o non sia addetta alla casa, non è assistita dalla presunzione di consegna a quest'ultimo

    La presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario non opera se la persona che lo riceve non è legata a lui da parentela e non è addetta alla casa. Nel caso esaminato, il giudice di merito aveva escluso che i rapporti dichiarati fossero provati.

  • D.M. Giustizia n. 55 del 2014

    La Corte lo ha richiamato per la liquidazione delle spese processuali a carico dell'Agenzia delle entrate, quantificate in 1.500 euro, oltre spese forfettarie e accessori.

Massime di principio

  • Se la cartella è impugnata perché l'avviso di accertamento presupposto sarebbe stato notificato invalidamente, la questione riguarda un presupposto dell'impugnabilità della cartella e non una nullità del processo tributario.
  • La verifica dei fatti relativi alla consegna dell'avviso — inclusi identità, parentela, convivenza o qualità del consegnatario — spetta al giudice di merito. In cassazione non si può chiedere un nuovo esame diretto degli atti per rivalutare tali circostanze.
  • La censura in cassazione deve essere coerente con la natura della contestazione e rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, riportando gli elementi documentali necessari; altrimenti può risultare inammissibile.
  • La consegna a un terzo non rende automaticamente valida la notifica: la presunzione di conoscenza da parte del destinatario richiede i presupposti previsti per la consegna a persona legittimata. Le dichiarazioni rese al notificatore provano che sono state rese, ma non necessariamente la veridicità intrinseca dei rapporti dichiarati.

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