Cassazione Penale, Sentenza n. 16064/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari con controllo elettronico applicati a Luca Corea. Le censure principali erano: (1) violazione del diritto di difesa per mancata disponibilità dei file audio originali delle intercettazioni e per l'impossibilità di accesso remoto al fascicolo/intercettazioni (eccezione anche di illegittimità costituzionale dell'art. 309, comma 8, c.p.p. per violazione artt. 24 e 111 Cost.); (2) confusione tra la posizione dell'indagato e quella del padre Arturo Corea, con conseguente impossibilità di configurare il reato contestato (art. 393 c.p.) e rilievi sull'erronea attribuzione a Luca della richiesta di parcella; (3) insufficienza e illogicità della motivazione circa le esigenze cautelari e la concreta sussistenza dei gravi indizi, nonché mancata considerazione dello stato di incensuratezza; (4) mancanza di prova del concorso morale (art. 110 c.p.) nel reato di estorsione (art. 629 c.p.), con osservazione che i comportamenti contestati (invio di un messaggio e una risposta al figlio della persona offesa) non dimostrerebbero coscienza e volontà del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le doglianze impalpino valutazioni di fatto non ammissibili in sede di legittimità e che la questione relativa all'accesso agli atti risultava aspecifica; la questione costituzionale sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata perché il sistema di "discovery" consente, dopo richiesta, il rilascio di un codice OTP per accedere al fascicolo sul TIAP e all'ascolto/estrazione dei file audio. Quanto agli altri motivi, la Corte ha richiamato il principio per cui in cassazione non è consentito rivedere la valutazione dei fatti e delle fonti probatorie se non quando emergano vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione: ha quindi ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame congrua e non manifestamente illogica nel ritenere l'esistenza di un contributo causale di Luca al tentativo di estorsione posto in essere dal padre, nonché fondate le esigenze cautelari (rischio di reiterazione e necessità di custodire e analizzare la documentazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Corte richiama i limiti del giudizio di legittimità: non è consentito in Cassazione riesaminare valutazioni di fatto o sostituirsi al giudice di merito; il controllo è circoscritto a vizi di diritto e a manifesta illogicità della motivazione
art. 309, comma 8, cod. proc. pen.
La questione costituzionale proposta rispetto alla mancata disponibilità degli atti intercettati è stata ritenuta infondata; la Corte osserva che la disciplina consente, dopo la discovery, l'accesso telematico al fascicolo tramite codice OTP, garantendo così la consultazione e l'estrazione dei file audio
Riferito alla tenuta dell'archivio delle intercettazioni; la sentenza afferma che il fascicolo riversato sul TIAP è accessibile alla difesa mediante le procedure previste, così soddisfacendo le esigenze di difesa
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ritiene che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di esigenze di investigazione (necessità di analizzare la documentazione rinvenuta) e di prevenzione della reiterazione
Norma evocata nel ricorso in tema di trascrizioni e utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto però che la mancata produzione dei singoli supporti non sia stata dedotta con la specificità necessaria e non risulti determinante dopo la prova di resistenza
Richiamata nella discussione sulla qualificazione del fatto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone); la Corte osserva che la richiesta di parcella contestata è risultata sproporzionata e priva di fondamento, giustificando la valutazione dei giudici di merito
Norma sull'estorsione, evocata nella ricostruzione del fatto; la Corte ha ritenuto che gli elementi posti a fondamento del concorso morale (art. 110 c.p.) non siano manifestamente contraddittori rispetto alla motivazione del tribunale del riesame
Richiama i criteri per il concorso morale nel reato: la Corte sottolinea che il giudice di merito ha indicato elementi (comunicazioni, agenda, comportamento) dai quali desumere un contributo causale e la consapevolezza del progetto criminoso
Applicata per la condanna alle spese e per l'ammenda a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile, con motivazione che vi sono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022
Richiamati in relazione alla determinazione degli onorari: la Corte rileva che la richiesta di somma (11.700 euro) è sproporzionata rispetto a quanto liquidato dall'INPS e rispetto alle tabelle ministeriali richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sull'accesso agli atti (diritto di difesa); la Corte ritiene che il sistema processuale garantisca adeguati strumenti di accesso
art. 111 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale (garanzie processuali); la Corte ritenuto che non sussista violazione attesa la possibilità di accesso al fascicolo tramite TIAP e OTP
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma di un provvedimento cautelare con la semplice prospettazione di una diversa valutazione dei fatti: è necessario indicare vizi di diritto o una manifesta illogicità della motivazione
- Le doglianze sull'utilizzabilità di intercettazioni o sulla mancata produzione di supporti audio devono essere formulate con specificità e, se si lamenta l'inutilizzabilità di una prova, va spiegato quale incidenza avrebbe la sua esclusione sulla "prova di resistenza"
- Le questioni di accesso agli atti basate sulla mancata disponibilità di file audio possono risultare infondate se il sistema processuale prevede meccanismi (es. discovery e accesso telematico con OTP) che consentono alla difesa la consultazione e l'estrazione dei file
- Per contestare la qualificazione giuridica del fatto o la sussistenza di esigenze cautelari occorre dimostrare che la motivazione del giudice è contraddittoria o manifestamente illogica, non limitarsi a sottolineare alternative plausibili ricostruzioni fattuali
- Se si contesta il concorso morale (art. 110 c.p.), è necessario indicare in modo puntuale l'assenza di contributo causale o di coscienza e volontà, fornendo argomentazioni specifiche e non generiche
- Il ricorso inammissibile può comportare condanne a spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); pertanto occorre valutare cautamente la rilevanza e la specificità delle censure prima di adire la Cassazione
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