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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06242/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato dalla società a una dipendente e da un articolato contenzioso già passato più volte in appello e in cassazione. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva riformato solo in parte la decisione di primo grado, determinando l'indennità risarcitoria in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e ponendo a carico della società quattro quinti delle spese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per asserita incompatibilità del Presidente-estensore, che aveva partecipato anche al collegio sul ricorso per revocazione della precedente sentenza d'appello; 2) violazione dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 e dell'art. 1227, comma 2, c.c., per non avere la Corte territoriale decurtato dall'indennità quanto la lavoratrice avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza nella ricerca di altra occupazione; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che dagli atti risultava la mancata diligente ricerca di una nuova occupazione da parte della lavoratrice; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, perché la Corte territoriale avrebbe compensato solo in parte le spese dei gradi di merito ma non quelle del giudizio di cassazione e di riassunzione, con una ricostruzione ritenuta dalla ricorrente difforme dal contenuto della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui l'incompatibilità del giudice che abbia pronunciato la sentenza oggetto di revocazione a far parte del collegio che decide sulla revocazione non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, potendo soltanto dar luogo a ricusazione nei termini dell'art. 52 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva correttamente affermato che l'aliunde perceptum e percipiendum va detratto dal danno da licenziamento solo per il periodo di estromissione; che l'onere della prova dei fatti che giustificano la detrazione grava sul datore di lavoro; e che, nel caso concreto, l'importo restava comunque oltre il massimale di dodici mensilità, mentre le allegazioni della società erano generiche e prive di specifiche richieste istruttorie. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché fondato su un presupposto fattuale non rispondente al testo della sentenza impugnata, la quale aveva invece disposto una parziale compensazione (per un quinto) delle spese di tutti i gradi di giudizio. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice che abbia partecipato alla decisione da revocare non integra di per sé nullità deducibile con l'impugnazione della sentenza resa nel giudizio di revocazione; essa può essere fatta valere mediante ricusazione nei termini e modi previsti dall'art. 52 c.p.c.
  • In tema di licenziamento illegittimo e quantificazione dell'indennità risarcitoria, le somme corrispondenti all'aliunde perceptum e all'aliunde percipiendum vanno detratte dal danno riferito al solo periodo di estromissione dal lavoro; se il risultato resta pari o superiore al massimale previsto, l'indennità va liquidata entro quel tetto massimo.
  • La prova dei fatti che fondano la detrazione dell'aliunde percipiendum grava sul datore di lavoro, senza che le difficoltà probatorie o la mancata collaborazione della lavoratrice lo esonerino da tale onere.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che presupponga un contenuto fattuale della decisione diverso da quello effettivamente risultante dal testo.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile quando si fonda su un'erronea lettura della sentenza impugnata e non sul suo effettivo dispositivo e sulla motivazione in punto di regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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