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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22735/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla asserita carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per una pluralità di reati contro il patrimonio e contro l'autorità, nonché per la violazione di una misura di prevenzione. L'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione sulla pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena sarebbe stata determinata senza adeguata giustificazione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la dosimetria della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze e fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione era sufficiente perché richiamava in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come norma che orienta la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come norma che impone di valutare i criteri per la commisurazione della pena; la motivazione sulla dosimetria è sufficiente se dà conto degli elementi ritenuti rilevanti.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice richiami, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La censura di eccessività della pena è manifestamente infondata se il giudice di merito ha già esplicitato in modo congruo le ragioni della quantificazione sanzionatoria.
  • Quando il ricorso si risolve in una contestazione della valutazione discrezionale del giudice sulla pena, senza evidenziare un reale difetto motivazionale, esso è destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeEvasioneSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustiziaMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

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