Cassazione Penale, Sentenza n. 8603/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 15/03/2023 con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza del 14/09/2022 che aveva revocato la misura alternativa della semilibertà. Il ricorrente deduceva che l'ordinanza di revoca non era divenuta definitiva perché era stata impugnata con ricorso per cassazione (udienza fissata al 24/03/2023) e che, comunque, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto riesaminare la revoca per sopravvenuto fatto nuovo: la semilibertà era stata revocata in ragione dell'arresto per detenzione di sostanza stupefacente ma il ricorrente era poi stato assolto dal reato contestato, circostanza che avrebbe potuto incidere sulla decisione di revoca della misura alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo il ricorrente aveva ottenuto, con altro ricorso per cassazione, la sentenza n. 29862/2023 del 24/03/2023 che ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza motivazionale accogliendo il motivo sollevato. Poiché il ricorrente ha già ottenuto una pronuncia decisiva favorevole sulla stessa questione, è venuto meno l'interesse a una nuova pronuncia in questo procedimento. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese processuali e alla sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., ritenendo la carenza di interesse sopravvenuta non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La impugnazione originaria, essendo stata pronunciata una dichiarazione di inammissibilità de plano, è stata riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi di questa norma; la Corte ha considerato la forma di impugnazione in base alla disciplina processuale pertinente.
Norma che prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto che, essendosi determinata una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non sussistono i presupposti per applicare tale sanzione.
Sentenza Corte di Cassazione n. 29862/2023 (24/03/2023)
Decisione intervenuta nel frattempo che ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per carenza motivazionale; tale pronuncia ha reso superflua la decisione nel presente procedimento perché ha già risolto favorevolmente la stessa questione posta dal ricorrente.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549)
Principio richiamato dalla Corte: la sopravvenuta carenza di interesse, se non imputabile al ricorrente, esclude la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Massime di principio
- Se il ricorrente ottiene nel frattempo una pronuncia definitiva favorevole sulla stessa questione, il ricorso pendente diventa privo di interesse e va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o applicazione della sanzione dell'art. 616 cod. proc. pen.: tali misure non si applicano quando la perdita di interesse non è imputabile al ricorrente.
- La possibilità di revocare o riesaminare le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza può esistere, soprattutto in presenza di fatti nuovi (es. assoluzione successiva a un arresto che aveva giustificato la revoca della misura), ma la valutazione sul merito può non essere svolta se sopravviene una pronuncia decisiva su quella stessa questione.
- È importante coordinare tempestivamente le impugnazioni: ottenere un pronunciamento definitivo con un primo ricorso può rendere inutili procedure successive sullo stesso tema e impedire decisioni duplicative.
- La Corte può riqualificare la natura dell'impugnazione (per es. in cassazione) quando la forma di impugnazione originaria non sia adeguata o quando la procedura preveda una dichiarazione de plano di inammissibilità.
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