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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33183/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società odierna ricorrente, già controricorrente nel precedente giudizio di legittimità promosso dalla banca, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 14158/2022 della Corte di cassazione. La precedente ordinanza aveva definito il ricorso in suo favore e aveva liquidato le spese processuali, ma per errore materiale aveva omesso di disporne la distrazione in favore dei difensori che si erano formalmente dichiarati antistatari nella memoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c. Il ricorso mirava quindi a integrare il dispositivo con la clausola di distrazione delle spese a favore degli avvocati indicati.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il rimedio di correzione dell'errore materiale e lo ha accolto. Ha disposto l'inserimento, nel dispositivo dell'ordinanza n. 14158/2022, della frase relativa alla distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari della controricorrente. Ha inoltre ordinato che la correzione fosse annotata dalla Cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, dichiarando che in tale sede non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio esperibile per correggere errori materiali dell'ordinanza di legittimità; nel caso concreto consente l'integrazione del dispositivo con la distrazione delle spese omessa per mero errore materiale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria autorizzata depositata ai sensi di questa norma è atto idoneo a contenere la richiesta di distrazione delle spese.

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato quale norma procedurale di riferimento per la correzione degli errori materiali.

Massime di principio

  • Il rimedio della correzione dell'errore materiale è ammissibile anche per integrare il dispositivo di un provvedimento di legittimità quando esso abbia omesso, per mera svista, una statuizione già richiesta e spettante, come la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
  • La richiesta di distrazione delle spese può essere validamente formulata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., trattandosi di atto idoneo a veicolare tale istanza.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali in cassazione, una volta verificati i presupposti formali e sostanziali dell'errore, la Corte può ordinare l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento senza statuire sulle spese del subprocedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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