Cassazione Civile, Ordinanza n. 08099/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui il Comune aveva richiesto per l’anno d’imposta 2008 la Tosap per euro 6.373,00 in relazione a un’area concessa alla società per realizzare un impianto di carburanti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società ritenendo che, pur esistendo una concessione e pur essendo stato corrisposto il relativo canone patrimoniale, la tassa non fosse dovuta perché la società non aveva materialmente occupato l’area. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che il presupposto della Tosap non è la materiale apprensione del bene, ma la sottrazione dell’area alla pubblica utilizzabilità derivante dal rilascio della concessione, sicché è irrilevante la mancata occupazione di fatto da parte del concessionario; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che, una volta accolto il primo motivo, la sentenza avrebbe dovuto essere cassata con condanna della controparte alle spese dei gradi di merito e di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando infondato l’orientamento della CTR secondo cui, in presenza di concessione, sarebbe necessario anche l’effettivo insediamento materiale sull’area per integrare il presupposto della Tosap. Ha rigettato il secondo motivo perché non censurava specificamente la ratio della compensazione delle spese adottata dal giudice di appello. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio in considerazione del successivo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
il presupposto dell’imposizione Tosap è collegato alla concessione/autorizzazione che determina la disponibilità giuridica del bene e la sottrazione all’uso pubblico; non è richiesta la materiale occupazione di fatto quando esiste un titolo concessorio
individua come soggetto passivo, in via principale, il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione; solo in mancanza di tale titolo risponde l’occupante di fatto
la censura sulle spese è inammissibile se non si confronta con la concreta motivazione del giudice di appello che abbia compensato le spese per la controvertibilità della questione
richiamato solo per il deposito della memoria illustrativa in cassazione
Massime di principio
- In materia di Tosap, quando l’ente locale rilascia un atto di concessione o autorizzazione, il soggetto passivo dell’imposta è il titolare del titolo abilitativo, mentre l’occupazione di fatto assume rilievo solo in via residuale e in assenza del titolo.
- Il presupposto impositivo della Tosap discende direttamente dalla legge e dal titolo concessorio, senza che assumano rilievo i motivi o le vicende che abbiano impedito la materiale detenzione o l’effettivo utilizzo dell’area.
- La sottrazione del bene alla pubblica utilizzabilità, conseguente al rilascio della concessione, è sufficiente a integrare il presupposto del tributo, anche se il concessionario non abbia poi occupato concretamente il suolo.
- La censura relativa alla regolazione delle spese è inammissibile se non contesta specificamente la ratio della decisione impugnata sulla compensazione, limitandosi a chiedere una diversa statuizione sulle spese.
- Quando il principio di diritto applicabile sia stato chiarito successivamente da una pronuncia delle Sezioni Unite, tale sopravvenienza può giustificare la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
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