Cassazione Penale, Sentenza n. 20920/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Palladino proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto la diminuente per il tentativo di cessione di stupefacenti e rideterminato la pena. Il ricorrente contestava la riqualificazione della condotta (ritenuta superflua) e, soprattutto, la sussistenza degli elementi del tentativo, deducendo l'assenza della consegna dello stupefacente e della prova di un accordo illecito tra lui e il presunto acquirente (Agostino Falzarano). La ricostruzione di merito aveva però posto come fatti: incontro in una nota piazza di spaccio, intervento dei militari, colpo inferto da Palladino a un brigadiere, perquisizione negativa, e la dichiarazione di Falzarano di essersi recato per acquistare una stecca di hashish dal Palladino (confermata da un terzo, Dario Pietra).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha ritenuto che non fossero integri gli estremi del tentativo di cessione: mancavano atti idonei ed inequivoci diretti all'esecuzione del reato (nessuna consegna, assenza di prova di un accordo comunicato all'imputato), per cui gli elementi raccolti si configurano come meri atti preparatori non punibili. Si segnala che il Pubblico Ministero in udienza aveva chiesto annullamento con rinvio, ma la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto.
Norme richiamate
Regola la punibilità del tentativo. La Corte ha interpretato la norma richiamando il criterio secondo cui punibile è solo l'inizio di esecuzione costituito da atti esecutivi univocamente diretti alla consumazione; i meri atti preparatori sono esclusi dalla punibilità.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti (tra cui la cessione). La Corte ha ritenuto che, in mancanza di atti esecutivi e di consegna, non sussistono gli estremi del tentativo di cessione ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 15656 del 2/2/2022 (Rocca)
Sez. 3, n. 15656 del 2/2/2022, Rocca
Principio secondo cui soltanto gli atti esecutivi, corrispondenti anche in minima parte all'inizio di esecuzione della fattispecie, sono idonei a configurare il tentativo; gli atti preparatori non sono punibili. La Corte ha richiamato questo orientamento per escludere il tentativo nel caso di specie.
Massime di principio
- Per configurare il tentativo di cessione di stupefacenti occorrono atti esecutivi idonei e inequivoci diretti all'adempimento (es. consegna, scambio materiale); contatti o incontri non sono sufficienti.
- La mera assenza di stupefacente addosso all'imputato e l'assenza di prova di un accordo o della comunicazione di un accordo tra le parti possono escludere il tentativo e ricondurre i fatti a meri atti preparatori.
- Le dichiarazioni del presunto acquirente devono essere corroborate da elementi obiettivi che dimostrino la partecipazione o la volontà esecutiva del presunto venditore; altrimenti non bastano a fondare il tentativo.
- Quando la prova dimostra solo atti preparatori o dichiarazioni di intenzione non accompagnate da atti esecutivi, la Cassazione può annullare la sentenza per insussistenza del fatto.
- In casi analoghi conviene verificare sempre: presenza di stupefacente/oggetto del commercio, atti materiali di scambio o consegna, e elementi che attestino un accordo effettivo tra le parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20898/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20899/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20900/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20901/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20902/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20903/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →