Sentenza del 21/11/2022 n. 34262 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Emilia-Romagna che aveva ritenuto che, per la società a ristretta base che ha esercitato l'opzione per la trasparenza ai sensi dell'art. 116 T.U.I.R., non trovasse applicazione l'art. 115, comma 7 T.U.I.R.; la questione centrale riguardava chi fosse tenuto al versamento degli acconti Ires nel primo esercizio di efficacia dell'opzione: la società (partecipata) o i soci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che l'art. 115, comma 7 T.U.I.R. si applica anche alle società a ristretta base che optano per la trasparenza ai sensi dell'art. 116. Ne consegue che, nel primo periodo di efficacia dell'opzione, permane l'obbligo della società partecipata di versare l'acconto Ires; eventuali acconti versati dai soci non esonerano la società, ma l'acconto versato dalla partecipata è poi scomputabile in capo ai soci in proporzione alle rispettive quote. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione; la Corte ha inoltre demandato a quella sede la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 115
"nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata"
La Corte interpreta l'art. 115, comma 7, nel senso che, anche per le società partecipate che optano per la trasparenza, nel primo anno resta l'obbligo della società partecipata di versare gli acconti Ires; il versamento resta poi scomputabile in capo ai soci proporzionalmente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 116
il comma 2: "si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo dell'art. 115, comma 3, e quelle del primo e terzo periodo dell'art. 8, comma 3"; il comma 1: "possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui all'art. 115, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel medesimo art. 115, comma 1"
L'art. 116 non esclude in generale le disposizioni dell'art. 115; la Corte rileva che le società a ristretta base che optano per la trasparenza sono assoggettate alle regole dell'art. 115 salvo le specifiche esclusioni previste dallo stesso comma 1, per cui l'art. 115, comma 7, resta applicabile.
D.M. 23 aprile 2004, art. 14
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli dello stesso decreto riferibili alla disciplina della trasparenza prevista dall'art. 115 T.U.I.R.
Il decreto attuativo conferma l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni sull'istituto della trasparenza anche alle società a ristretta base che esercitano l'opzione ex art. 116.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 49 del 22/11/2004
"L'art. 115, comma 7, del nuovo TUIR disciplina gli obblighi degli acconti di imposta e stabilisce che l'esercizio dell'opzione non libera completamente da tale obbligo la società partecipata, che è comunque tenuta al versamento dell'acconto nel primo periodo di validità dell'opzione... L'acconto versato dalla partecipata sarà scomputabile, in base alla rispettiva percentuale di partecipazione agli utili, dall'imposta dovuta a saldo dai singoli soci"
La circolare dell'Amministrazione finanziaria supporta l'interpretazione della Corte: nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione l'obbligo di acconto resta in capo alla partecipata, mentre i soci determinano i propri acconti IRPEF; l'acconto versato dalla partecipata è recuperabile dai soci in proporzione.
Massime di principio
- Quando una S.r.l. a ristretta base esercita l'opzione per la trasparenza ai sensi dell'art. 116 T.U.I.R., nel primo periodo di efficacia dell'opzione permane l'obbligo della società partecipata di versare gli acconti IRES ai sensi dell'art. 115, comma 7.
- Gli acconti eventualmente versati dai soci a titolo di IRPEF non esonerano la società dal suo obbligo di versamento nel primo anno; il versamento effettuato dalla partecipata è poi scomputabile in capo ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione.
- L'art. 116 deve essere interpretato in collegamento con l'art. 115: le esclusioni previste da art. 116 comma 1 sono limitate e non comportano l'automatica esclusione di tutte le disposizioni di art. 115 non richiamate esplicitamente dal comma 2.
- In pratica, nelle imprese che optano per la trasparenza occorre verificare il periodo di efficacia dell'opzione: per il primo periodo organizzare il versamento degli acconti tramite la società; dal secondo periodo gli obblighi di acconto ricadono sui soci, che possono scegliere metodo storico o previsionale.
- In caso di contenzioso, si deve considerare non solo il testo normativo ma anche il decreto attuativo e la prassi (es. circolari), che la giurisprudenza può ritenere cogenti per l'interpretazione del regime di trasparenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 701 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 706 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 1057 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 1250 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 1330 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 1367 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →