Sentenza del 27/06/2022 n. 576 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IVA - operazioni imponibili - contraddittorio preventivo - prova di resistenza - apporto del ramo d'azienda nell'associazione in partecipazione - somme conseguite dall'apporto - non imponibilità ai fini Iva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contenzioso riguardava la rettifica ai fini IVA dell'anno 2013 relativa a ? 342.697 contabilizzati come "ricavi da apporto di ramo d'azienda" nell'ambito di un'associazione in partecipazione con D I S.r.l. L'Ufficio ha qualificato tale importo quale corrispettivo imponibile ai fini IVA (prestazione di servizi/affitto/locazione), recuperando imposta e sanzioni. La società ha opposeduto che si trattava di un conferimento (apporto di ramo d'azienda) non soggetto ad IVA ma eventualmente all'imposta di registro, ha denunciato la violazione del principio del contraddittorio preventivo e ha fornito la cosiddetta "prova di resistenza" anticipando le argomentazioni sostanziali. Inoltre sono state sollevate questioni di decadenza della pretesa e di aliquota errata e chiesto il non irrogare sanzioni per ragioni di incertezza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il Collegio ha condiviso che l'Ufficio non ha svolto un vero contraddittorio preventivo (si è limitato a valutazioni unilaterali), che la ricorrente aveva fornito la "prova di resistenza" e che, in diritto e alla luce della giurisprudenza (Cass. n. 23734/2013), l'apporto dell'associato in associazione in partecipazione ha natura di conferimento e non costituisce un corrispettivo soggetto ad IVA; pertanto l'accertamento IVA era illegittimo. L'appello dell'Ufficio è stato rigettato e l'Ufficio condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in ? 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Richiamato quale riferimento generale al campo di applicazione dell'IVA; usato per argomentare che l'operazione contestata non rientra tra le operazioni imponibili ai fini IVA.
Contestata l'applicazione da parte dell'Ufficio in quanto l'apporto del ramo d'azienda è stato qualificato dalla difesa come conferimento e non come prestazione di servizi o cessione corrispettiva soggetta ad IVA.
Richiamato dalla difesa in relazione all'elemento della riscossione per l'applicabilità dell'IVA alle prestazioni; l'assenza di fatturazione e di prova del pagamento è stata invocata come indizio della non imponibilità.
art. 4 n.1, Parte Prima, Tariffa, d.P.R. n. 131/1986
Indicato come possibile riferimento impositivo alternativo (imposta di registro) per i conferimenti, laddove l'atto non debba essere assoggettato ad IVA.
Cass. sent. n. 23734/2013
Giurisprudenza di legittimità utilizzata per affermare che l'apporto dell'associato ha natura di conferimento, che manca una previsione che assoggetti a IVA tale conferimento e che la remunerazione dell'associato, essendo aleatoria come l'utile dei soci, non è assoggettabile ad IVA.
Massime di principio
- Il diritto al contraddittorio preventivo richiede che l'Amministrazione renda esplicite e preventive le proprie posizioni sugli elementi forniti dal contribuente, per consentire una replica efficace; valutazioni unilaterali ante accertamento possono rendere illegittima la pretesa erariale.
- La "prova di resistenza" fornita dal contribuente (argomentazioni fondate e documentazione che mostrano la non imponibilità) deve essere valutata e, se fondata, può assorbire la controversia senza necessità di approfondimento sostanziale dell'accertamento.
- L'apporto di un ramo d'azienda in un'associazione in partecipazione va in linea di massima qualificato come conferimento e, in assenza di una norma che espressamente assoggetti tali conferimenti ad IVA, non costituisce corrispettivo imponibile; la eventuale tassazione può essere di registro.
- La qualificazione giuridica dell'operazione (conferimento vs corrispettivo per prestazione) è decisiva per l'imposizione IVA; in dubio la giurisprudenza tende a escludere l'IVA se l'elemento retributivo è aleatorio o inesistente.
- Scambi di comunicazioni e chiarimenti con l'ufficio (es. e-mail con la consulente) non sostituiscono automaticamente un contraddittorio se l'Ufficio non ha esplicitato ante accertamento la propria opinione e le contestazioni precise che intendeva muovere.
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