Sentenza del 27/06/2022 n. 1797 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Le agevolazioni tributarie per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011 per IRES, IRAP e IVA (oltre sanzioni e interessi). L'Agenzia contestava la spettanza delle agevolazioni tributarie per associazioni sportive dilettantistiche ex legge 398/1991 e art.148 TUIR, sostenendo la decadenza dalle agevolazioni per mancato esercizio formale dell'opzione per il regime forfettario, mancati versamenti IVA trimestrali, mancata redazione del rendiconto finanziario, prelevamenti in contanti non documentati e lamentando la responsabilità del legale rappresentante ai sensi dell'art.38 c.c.; contestava inoltre la motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Puglia (Sez. XXVIII Taranto) ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di primo grado favorevole all'Associazione. Il Collegio ha ritenuto che: l'opzione per il regime forfettario 398/1991 poteva risultare da comportamenti concludenti (consegna del prospetto riepilogativo IVA conforme al DM 11/2/1997); il mancato versamento IVA non determina automaticamente la decadenza dal regime ma l'applicazione delle norme sanzionatorie; il rendiconto gestionale prodotto era idoneo a soddisfare l'obbligo documentale; i prelevamenti in contanti sono stati giustificati come rimborsi e non è stato provato che superassero i limiti di tracciabilità; l'onere probatorio dell'Ufficio circa la decadenza e l'indebito arricchimento non è stato assolto. L'appello incidentale proposto dall'Associazione relativo alle spese di lite è stato accolto: l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 2.500,00 in favore degli appellati e all'onorario dell'avvocato come distrattario.
Norme richiamate
Legge 16 dicembre 1991, n.398
regime forfettario per associazioni sportive dilettantistiche
Il regime agevolato può essere esercitato anche per comportamenti concludenti; la mancata effettuazione di alcuni versamenti non comporta automaticamente la decadenza dal regime ma l'applicazione delle sanzioni previste.
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art.148
Stabilisce i criteri di non commercialità per gli enti associativi e le clausole statutarie necessarie; le agevolazioni si applicano solo se sussistono requisiti statutari formali e sostanziali e un'operatività concreta senza fine di lucro.
Legge 28 dicembre 2001, n.289 - art.90 commi 17-18
Individua i requisiti statutari indispensabili per le ASD (denominazione, oggetto, assenza di fine di lucro, obbligo rendiconto, democraticità, devoluzione del patrimonio) e richiama l'iscrizione al Registro CONI come elemento certificativo.
DPR 10 novembre 1997, n.442 - art.1
Consente che l'opzione per regimi fiscali (es. legge 398) possa risultare da comportamenti concludenti del contribuente; la consegna del prospetto riepilogativo IVA conforme al DM 11/2/1997 è stata ritenuta prova del comportamento concludente.
DPR 633/1972
Norma richiamata dall'Agenzia; il Collegio non ha ritenuto fondata la censura dell'Ufficio in relazione alla normativa IVA contestata, alla luce degli elementi probatori e del prosieguo dell'analisi.
DM 11/02/1997
modello prospetto riepilogativo IVA
Il prospetto riepilogativo utilizzato dalle ASD ai sensi del DM costituisce elemento probatorio dell'adozione del regime forfettario ex legge 398/1991.
D.M. 26 novembre 1999, n. 473 - art.5 comma 5
Richiama l'obbligo di un apposito rendiconto dal quale risultino entrate e spese; il rendiconto gestionale prodotto è stato ritenuto idoneo a soddisfare tale obbligo.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La mancata effettuazione di versamenti IVA rileva ai fini sanzionatori ma non determina automaticamente la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge 398/1991.
D.lgs. 24 settembre 2015, n.158
abrogazione art.25 comma 5 legge 133/1999
L'abrogazione della disposizione che prevedeva la decadenza per violazioni di tracciabilità finanziaria impone, per il periodo oggetto di accertamento, un'applicazione favorevole al contribuente (principio favor rei); dunque violazioni di tracciabilità anteriori non comportano automaticamente decadenza dal regime.
Codice Civile - art.38
La responsabilità personale dei rappresentanti degli enti non riconosciuti richiede prova dell'operare in nome e per conto dell'ente e di un indebito arricchimento; non è automatica per la mera titolarità della carica senza prove che il soggetto abbia agito nel periodo contestato.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 - artt. 36 e 53
I requisiti di motivazione della decisione e di specificità dei motivi d'appello sono stati valutati: la motivazione della sentenza di primo grado è stata ritenuta adeguata e l'appello dell'Agenzia contenente i motivi è stato considerato ammissibile.
Massime di principio
- La spettanza delle agevolazioni per le ASD va valutata sulla sostanza: occorre verificare l'operatività concreta senza fine di lucro oltre ai requisiti statutari formali e all'iscrizione/affiliazione a organismi sportivi (CONI).
- L'opzione per il regime forfettario ex legge 398/1991 può risultare da comportamenti concludenti (es. compilazione/consegna del prospetto riepilogativo IVA), pertanto l'assenza di un formale atto scritto non esclude automaticamente l'esercizio dell'opzione.
- Omissioni formali (mancata compilazione di alcuni moduli, ritardi o mancati versamenti) non determinano automaticamente la perdita delle agevolazioni: si applicano le norme sanzionatorie specifiche e l'Amministrazione deve provare la sussistenza di un intento evasivo o un indebito arricchimento.
- La mancata redazione di un rendiconto finanziario non comporta automaticamente la decadenza dal regime se è prodotto un rendiconto gestionale idoneo a dimostrare entrate e spese; va sempre valutato il contenuto sostanziale della documentazione.
- Per contestare prelevamenti in contanti e dedurne indebito utilizzo, l'Amministrazione deve fornire prove circostanziate (importi, superamento dei limiti di tracciabilità, inesistenza di giustificazioni plausibili).
- La responsabilità personale del legale rappresentante ai sensi dell'art.38 c.c. non è automatica: è necessaria prova che abbia agito in nome e per conto dell'ente nel periodo rilevante e che vi sia stato indebito arricchimento.
- In presenza di dubbi normativi o modifiche legislative favorevoli al contribuente intervenute successivamente, il principio del favor rei e la non definitività dell'avviso possono giustificare l'applicazione della disciplina più favorevole.
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