Sentenza del 28/06/2022 n. 20615 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per TARSU relativo all'anno 2005 per immobili siti in Latina: il ricorrente deduceva, tra vari motivi, la decorrenza della prescrizione/decadenza quinquennale (contestando la notifica dell'avviso avvenuta il 28/09/2011), l'abolizione del tributo, carenze motivazionali e formali dell'avviso e l'inesistenza/strumentalità di voci accertate (inoccupazione di immobili, inesistenza di autorimessa, mancata indicazione degli estremi catastali). Il motivo decisivo accolto riguarda la decadenza dal potere di accertamento per tardiva notifica rispetto al termine quinquennale previsto dalla L. 27/12/2006, n. 296.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (decadenza) e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario del contribuente, annullando l'avviso di accertamento relativo al 2005 per decadenza del potere impositivo. Le spese dei gradi di merito sono compensate; il Comune di Latina è condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità al ricorrente (Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.400,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie sui compensi e accessori di legge).
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Introduce il termine decadenziale quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento; applicabile anche ai rapporti anteriori al 2007 purché non ancora decaduti alla data dell'1/1/2007.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 171
Estende l'applicazione del nuovo regime decadenziale anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della legge, se non ancora decorsi i termini previgenti.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70
Disciplina l'obbligo di denuncia per la TARSU (entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione) e determina il momento da cui decorre la decadenza dell'azione dell'ente impositore in relazione alla data di inizio della detenzione/occupazione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71
Prevede l'emissione dell'avviso di accertamento solo nei casi di mancata denuncia o denuncia ritenuta infedele/incompleta.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1
Consente la liquidazione diretta della TARSU senza avviso di accertamento quando la liquidazione si fonda su dati già acquisiti, certi e non contestati; in tali casi la cartella è valida anche senza un avviso precedente.
Codice civile, art. 2948, n. 4
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione; la Corte ha però ritenuto che la questione dovesse essere qualificata come decadenza (termine perentorio previsto dalla normativa speciale) e non come prescrizione ordinaria.
Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c.
Consentito alla Corte di cassare e decidere direttamente nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Norma invocata come parametro di censura per vizio di motivazione; utilizzata nella descrizione dei motivi di ricorso e valutata dalla Corte nel quadro delle doglianze sulla motivazione delle decisioni di merito.
Massime di principio
- Per la TARSU l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il termine decadenziale stabilito dalla L. 27/12/2006, n. 296 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati); se la notifica avviene oltre tale termine l'atto è invalido per decadenza.
- Il regime introdotto con la L. 296/2006 si applica anche ai rapporti relativi ad annualità precedenti al 2007 se, all'1/1/2007, non era già intervenuta la decadenza secondo la disciplina previgente.
- Nel caso di TARSU la necessità di notificare un avviso di accertamento dipende dalla presenza e dalla correttezza della denuncia: se non è stata presentata o è ritenuta infedele/ incompleta l'ente deve emettere avviso motivato; se invece la liquidazione è fatta su dati acquisiti, certi e non contestati, l'ente può procedere direttamente con la cartella.
- Il termine dichiarativo 'entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione' va interpretato alla luce della giurisprudenza prevalente: se la detenzione è già in corso dall'inizio dell'anno, il termine decadenziale decorre dall'anno corrente (con scadenza del quinquennio al 31 dicembre del quinto anno), e non dal 20 gennaio dell'anno successivo in senso assoluto.
- Se si invocano questioni di decorrenza dei termini (prescrizione vs decadenza), è rilevante la qualificazione giuridica dell'istituto: la decadenza speciale prevista per gli accertamenti tributari è perentoria e prevale sulla disciplina ordinaria della prescrizione quando espressamente prevista dalla normativa tributaria.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe verificare le date di notifica degli atti, raccogliere e conservare prove documentali sulla data di inizio occupazione/ detenzione e sulla presentazione di eventuali denunce, e contestare tempestivamente la decadenza del potere accertatore se la notifica è tardiva.
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