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Sentenza

Sentenza del 28/06/2022 n. 20614 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento TARI relativo al 2014 per contestato ampliamento di superficie tassabile (aggiunta del "Palazzo di Vetro" alla Casa di Cura "A. Villa dei Pini") e relativa qualificazione delle superfici imponibili; dedotta anche la produzione di rifiuti speciali e la conseguente esclusione o riduzione della tassazione per alcune superfici; censura di vizio di motivazione della sentenza di primo grado (art. 7 L. n. 212/2000) e omesso esame di fatti decisivi da parte della Commissione tributaria regionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Commissione tributaria regionale non ha adeguatamente esaminato i motivi di impugnazione riproposti in appello, e che la sentenza di primo grado presentava motivazione apparente; la pronuncia impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per il riesame della controversia anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1993, n. 507

    La questione tocca la nozione di superficie imponibile ai fini del tributo sui rifiuti: la Corte non ha deciso nel merito la qualificazione ma ha ritenuto che i motivi relativi alla qualificazione delle superfici (aree produttive di rifiuti speciali vs superfici produttive di rifiuti urbani) debbano essere effettivamente esaminati dal giudice di merito.

  • L. 7 agosto 2000, n. 212, art. 7

    principio della motivazione degli atti

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse motivazione apparente e che, perciò, il giudice d'appello dovesse valutare i motivi di censura dell'atto impositivo riproposti in appello; il vizio di motivazione della decisione di prime cure era parte integrante delle ragioni dell'appellante e non poteva essere eluso con un semplice diniego di esame.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2

    acquisizione dei fascicoli di parte al fascicolo d'ufficio

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d'ufficio e quindi il ricorrente in Cassazione non è onerato di produrre copia degli atti già in quel fascicolo salvo che ne abbia ottenuto la restituzione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    regole processuali tributarie

    Richiamato in relazione alla regolarità dell'impugnazione e al contenuto dei motivi di gravame che devono essere effettivamente valutati dal giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (comma 1, nn. 3,4,5)

    motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi

    I motivi di cassazione erano fondati sul mancato esame di fatti e ragioni decisivi posti a base del gravame; la Corte ha accertato che l'omesso esame giustificava la cassazione e il rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    onere di motivazione della decisione

    Richiamato per denunciare omesso esame di motivo di gravame da parte del giudice d'appello e per rilievo sulla necessità di spiegazione adeguata delle decisioni.

  • Codice di procedura civile, art. 342

    contenuto e formalità dell'atto d'appello

    La questione circa l'ammissibilità dell'appello per generico rinvio alle difese di primo grado è stata esaminata: la Corte ricorda che il rinvio non è idoneo se costituisce mero richiamo, ma va valutato il contenuto complessivo dell'atto per capire se vi sia effettiva specificazione delle censure.

  • Codice di procedura civile, art. 369

    produzione documentale per Cassazione

    La Corte ha precisato che il ricorrente non è tenuto a produrre copie di documenti già acquisiti nel fascicolo d'ufficio, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve esaminare effettivamente e motivatamente i singoli motivi di impugnazione riproposti in appello; un generico diniego per mero rinvio alle difese di primo grado non è sufficiente se la sentenza di primo grado ha motivazione apparente.
  • Quando in appello si invoca la mancanza o l'apparenza della motivazione della sentenza di prime cure, tale censura può legittimamente comportare la riproposizione e il riesame dei motivi diretti contro l'atto impositivo, salvo che l'appello sia davvero specificamente inammissibile.
  • In materia di tributi sui rifiuti, la qualificazione delle superfici imponibili (superfici che producono rifiuti urbani vs superfici produttive di rifiuti speciali o non produttive di rifiuti urbani) è questione di merito che il giudice deve valutare nel dettaglio; difetti procedurali non possono sostituire il necessario esame di merito.
  • Gli accertamenti che hanno natura tendenzialmente permanente e sono già stati definiti con giudicato tra le stesse parti su punti fondamentali precludono il riesame in successione di giudizi concernenti gli stessi profili; viceversa, elementi variabili per periodo d'imposta vanno valutati caso per caso.
  • In Cassazione non è richiesto che il ricorrente produca nuovamente documenti già acquisiti nel fascicolo d'ufficio della commissione tributaria; l'assenza di tali produzioni non comporta automaticamente l'improcedibilità del ricorso.

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