Cassazione Penale, Ordinanza n. 12193/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura semplificata e senza formalità, ritenendo che i motivi fossero non consentiti perché riguardanti questioni precluse dall'accordo sulla pena in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado che lo riteneva responsabile di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. Con il ricorso ha dedotto: 1) carenza di motivazione sulla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; 2) eccessività della pena irrogata; 3) erroneità della qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili perché proposte su questioni alle quali la parte aveva rinunciato aderendo al patteggiamento in appello, salvo il solo caso di pena illegale, non dedotto nel caso concreto.
Norme richiamate
La pena su richiesta delle parti in appello comporta un potere dispositivo delle parti che limita la cognizione del giudice e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità per le questioni oggetto dell'accordo.
Le doglianze sulla mancata rilevazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili quando la parte vi abbia rinunciato nell'ambito del patteggiamento in appello.
La causa di inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
Ha introdotto il cd. patteggiamento in appello, cui si ricollega il regime preclusivo affermato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, l'accordo delle parti preclude la proposizione in cassazione di censure relative ai punti oggetto dell'intesa, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio.
- L'unica eccezione alla preclusione derivante dall'accordo sulla pena riguarda la deduzione di una pena illegale; non sono invece ammissibili censure sulla mera eccessività della sanzione se questa rientra nei limiti di legge.
- Le doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sulla qualificazione giuridica del fatto non sono deducibili in cassazione quando la parte abbia rinunciato a tali questioni aderendo al patteggiamento in appello.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo senza formalità e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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