Cassazione Penale, Ordinanza n. 09321/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello deducendo, in sintesi, quattro censure. Con il primo motivo ha contestato l'applicazione dell'art. 642 c.p., sostenendo che la fattispecie richiamata sarebbe un reato proprio configurabile solo a carico del contraente e che i fatti andrebbero piuttosto ricondotti alla truffa; ha inoltre dedotto una questione di competenza territoriale, assumendo che, per la frode assicurativa, il luogo rilevante sarebbe Cuneo, dove sarebbe stata presentata la prima richiesta di risarcimento. Con il secondo e il terzo motivo ha lamentato che il mancato perfezionamento dell'inganno e dell'altrui induzione in errore avrebbe dovuto condurre a ritenere la vicenda al più allo stadio del tentativo, anche con riferimento alla contestata sostituzione di persona, sostenendo altresì che la Corte di appello non avrebbe dato risposta su tale profilo. Con il quarto motivo ha infine censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la ritenuta eccessività della pena, deducendo la genericità o l'infondatezza della motivazione sulla personalità dell'imputato e sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso meramente reiterativi rispetto alle deduzioni già disattese in appello, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente qualificato la condotta ai sensi dell'art. 642, secondo comma, c.p., come denuncia di sinistro non accaduto tramite induzione in errore di un terzo che aveva trasmesso la richiesta alla compagnia assicuratrice, e che tale fattispecie non è reato proprio del contraente. Ha inoltre rilevato che il reato risultava consumato in Milano e che, quantomeno inizialmente, la compagnia assicuratrice era stata indotta in errore dall'assunzione di generalità altrui. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto il quarto motivo generico e comunque manifestamente infondato, in presenza di motivazione congrua sulle attenuanti generiche e sulla pena. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la condotta di denuncia di sinistro non accaduto, realizzata mediante induzione in errore di un terzo e successivi contatti con la compagnia assicuratrice, rientra nella fattispecie e non integra un reato proprio del contraente; la consumazione è stata ritenuta nel luogo in cui si è perfezionata la condotta rilevante.
il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione della non comune capacità a delinquere, del mancato risarcimento del danno e dell'assenza di resipiscenza, con irrilevanza della sola incensuratezza.
la pena è stata considerata congrua alla luce dell'articolata e capziosa attività posta in essere e della commissione di analoghe condotte.
Massime di principio
- La fattispecie di cui all'art. 642 c.p., quando contestata nella forma della denuncia di sinistro non accaduto, può essere integrata anche mediante il coinvolgimento di un terzo indotto in errore, senza che sia necessario che l'autore rivesta la qualità di contraente; non si tratta necessariamente di reato proprio.
- Ai fini della configurazione del reato di frode assicurativa, il giudice di merito può ritenere consumata la fattispecie nel luogo in cui la condotta fraudolenta si è concretamente perfezionata, anche se la prima interlocuzione o richiesta risarcitoria è avvenuta altrove.
- Le censure di ricorso che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione, sono inammissibili.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione è mancante o illogica; è sufficiente una motivazione che valorizzi elementi negativi quali capacità a delinquere, mancato ristoro del danno e assenza di resipiscenza.
- La sola incensuratezza non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche e non è, di per sé, decisiva ai fini del giudizio di bilanciamento o della determinazione della pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09242/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09256/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09291/2025 del 06/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →