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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31840/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, aderendo all'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena concordata. Con un unico motivo ha dedotto l'omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento, lamentando in sostanza che il giudice di appello non avesse verificato ex art. 129 c.p.p. l'eventuale evidenza di una causa di non punibilità o di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che, dopo la rinuncia ai motivi di appello diversi da quello sul trattamento sanzionatorio, la censura sulle cause di proscioglimento era rimasta preclusa; inoltre la questione non era stata devoluta alla Corte di appello con specifico motivo non rinunciato, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non si applicano i limiti impugnatori previsti per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; tuttavia i confini del ricorso per cassazione restano segnati dalla rinuncia ai motivi di appello, che produce giudicato sui punti rinunciati. Poiché il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi tranne quello sul trattamento sanzionatorio, e non aveva devoluto alla Corte di appello la questione delle cause di proscioglimento, la doglianza era preclusa. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai sensi di tale norma non è soggetta ai limiti impugnatori propri del patteggiamento, ma resta impugnabile secondo le regole ordinarie nei limiti non preclusi dalla rinuncia ai motivi.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    norma speciale relativa al solo patteggiamento, non estensibile analogicamente al concordato in appello.

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come rito speciale di riferimento per il quale opera la disciplina restrittiva dell'impugnazione di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    indica i limiti generali del ricorso per cassazione quando non vi siano preclusioni derivanti dalla rinuncia ai motivi.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato quale dovere del giudice di verificare immediatamente eventuali cause di proscioglimento, ma la relativa censura è preclusa se non devoluta con motivi non rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso per ragioni di economia processuale, senza incidere sui presupposti sostanziali di ammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la disciplina dei motivi di ricorso non coincide con quella del patteggiamento: non opera per analogia il limite previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché si tratta di norma speciale riferita solo al rito patteggiato.
  • La rinuncia ai motivi di appello determina un effetto preclusivo sui punti rinunciati: su tali questioni si forma un giudicato sostanziale che impedisce di riproporle in cassazione.
  • L'obbligo di motivazione del giudice di secondo grado sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. va letto alla luce del perimetro devolutivo del gravame: se la questione non è stata devoluta o è stata rinunciata, non può essere dedotta con successo in sede di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che investe capi o punti della decisione non devoluti al giudice di appello con uno specifico motivo non rinunciato, perché su tali punti la sentenza di primo grado è coperta da giudicato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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