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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15321/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, dopo aver sospeso in via d'urgenza le determinazioni del Magistrato di sorveglianza che aveva applicato a un soggetto la libertà vigilata per la durata di un anno, ha qualificato come ricorso per cassazione l'appello difensivo con cui si deduceva la nullità dell'intero procedimento per violazione del contraddittorio, assumendo che il provvedimento applicativo della misura di sicurezza fosse stato deliberato de plano. In sede di legittimità, il tema affrontato riguarda non il merito della misura, ma l'ammissibilità della forma di impugnazione proposta e la sua corretta qualificazione processuale: se fosse possibile il ricorso per saltum contro un provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di applicazione di misura di sicurezza.

La decisione

La Corte ha ritenuto che gli atti debbano essere restituiti al Tribunale di sorveglianza, poiché il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di verifica della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza non è ricorribile per saltum per cassazione, ma è appellabile davanti al tribunale di sorveglianza. Ha quindi qualificato l'atto di impugnazione come appello e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 569 c.p.p.

    non essendo consentito dall'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per saltum, se non avverso le sentenze

    il ricorso per saltum in cassazione non è ammesso contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza diversi dalle sentenze; l'impugnazione va quindi trattata secondo il mezzo ordinario esperibile, qui l'appello al tribunale di sorveglianza.

Massime di principio

  • I provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca di misure di sicurezza non sono impugnabili con ricorso per cassazione per saltum, ma devono essere devoluti al tribunale di sorveglianza mediante appello.
  • Quando l'impugnazione proposta contro un provvedimento di sorveglianza sia strutturata come ricorso per cassazione ma abbia ad oggetto un atto appellabile, il giudice di legittimità deve riqualificare l'atto nel corretto mezzo di impugnazione e restituire gli atti al giudice competente.
  • La deduzione di una violazione del contraddittorio nel procedimento di applicazione della misura di sicurezza non consente, di per sé, di eludere il sistema delle impugnazioni previsto per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione

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