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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33797/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione a demolire (ingiunzione emessa il 10 maggio 2023, notificata il 12 luglio 2023) riferita a opere edilizie e paesaggistiche abusive per le quali era stata condannata con sentenza del Tribunale di Napoli divenuta definitiva. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) vizio e contraddittorietà della motivazione e censura circa la valutazione sull'ammissibilità dell'istanza (da un lato l'ordinanza territoriale argomentava l'inammissibilità, ma nel dispositivo il ricorso risultava "rigettato"), nonché contestazione dell'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune di Pozzuoli; (2) violazione del principio di proporzionalità sostenendo che l'esecuzione dell'ordine di demolizione avrebbe leso diritti primari della ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'incongruenza tra l'affermazione di inammissibilità nella motivazione e il dispositivo che "rigetta" il ricorso non abbia determinato un pregiudizio tale da rendere impugnabile il provvedimento. Quanto all'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, la Corte ha richiamato l'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001: se il responsabile non provvede alla demolizione entro 90 giorni dall'ingiunzione l'immobile è acquisito di diritto al patrimonio comunale e, salvo deliberazione del Consiglio comunale per il mantenimento, il destinatario della condanna può chiedere revoca solo per provvedere spontaneamente all'esecuzione; le contestazioni sulla mancata o incompleta perfezione dell'acquisizione erano questioni di fatto non dedotte nel processo di esecuzione e quindi non riassumibili in cassazione. Sul profilo della proporzionalità la Corte ha ritenuto irrilevante il tempo intercorso e ha sottolineato la pervicace reiterazione di abusi edilizi da parte della ricorrente, ravvisando la necessità della demolizione a tutela dell'interesse pubblico urbanistico. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 3

    "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime ... sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ove l'opera insiste"

    La Corte interpreta la norma nel senso che, una volta perfezionata l'acquisizione automatica al patrimonio comunale (salvo diversa deliberazione del Consiglio comunale), il destinatario dell'ordine perde interesse a chiedere la revoca, potendo chiedere revoca solo per provvedere spontaneamente all'esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • Corte di Cassazione, Sez. III pen., sent. 25 febbraio 2020, n. 7399 (richiamata)

    Giurisprudenza richiamata a conferma del principio che, una volta perfezionata l'acquisizione al patrimonio comunale, il procedimento sanzionatorio ha esito obbligato alla demolizione a spese del responsabile, limitando l'interesse a chiedere revoche diverse

Massime di principio

  • Se l'opera abusiva è stata acquisita di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 (mancata demolizione entro 90 giorni dall'ingiunzione), le possibilità di ottenere la revoca dell'ordine di demolizione sono fortemente limitate: il destinatario potrà chiedere la revoca solo per procedere spontaneamente all'esecuzione, salvo che il Consiglio comunale deliberi il mantenimento dell'opera per prevalenti interessi pubblici
  • In sede di impugnazione in Cassazione non sono ammissibili questioni di fatto o contestazioni procedurali che non siano state dedotte o trattate efficacemente nel giudizio di merito o nell'incidente di esecuzione; tali profili vanno sollevati tempestivamente nei gradi e nelle forme procedurali competenti
  • Incoerenze formali tra motivazione e dispositivo (es. indicazione di inammissibilità nella motivazione e "rigetto" nel dispositivo) non sono automaticamente causa di annullamento se non determinano un concreto pregiudizio alla posizione soggettiva della parte
  • Il principio di proporzionalità può giustificare la limitazione o la sospensione di misure esecutive solo in presenza di un chiaro squilibrio tra il sacrificio imposto e l'interesse pubblico protetto; reiterate e pervicaci condotte di abusivismo edilizio ostano, di regola, all'ammissibilità di eccezioni fondate su mera estensione temporale o disagio personale
  • Chi intenda opporsi efficacemente a un ordine di demolizione deve intervenire nelle sedi idonee e tempestivamente (anche frazionando e documentando elementi di fatto rilevanti), altrimenti rischia che i rimedi successivi siano dichiarati inammissibili

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