Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49478/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3-ter c.p. (reato commesso su mezzo di trasporto pubblico) sostenendo che nel caso concreto non vi fosse affollamento che avesse limitato la difesa delle vittime; 2) censura per omessa applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., dato che l'imputato avrebbe chiesto solo "qualche spiccio" (danno patrimoniale di modesta entità), con richiesta di valutazione per ciascun tentativo unificabile in continuazione; 3) censura circa l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 (commi quarto e quinto), sostenendo l'erronea applicazione automatica della recidiva qualificata senza adeguata motivazione e senza tener conto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ma ha accolto il secondo e il terzo. Sul primo punto la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello, che ha posto a fondamento dell'aggravante non l'affollamento ma l'impossibilità per le vittime di sottrarsi alla minaccia a causa della chiusura delle porte del mezzo (limitazione della possibilità di reazione). Sul secondo punto la Cassazione ha annullato la decisione impugnata perché il rigetto dell'attenuante per danno modesto era basato su considerazioni congetturali e su argomenti estranei all'imputazione; ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la valutazione della circostanza attenuante, anche singolarmente per ciascun tentativo. Sul terzo punto la Corte ha annullato la valutazione della recidiva perché la Corte territoriale aveva applicato in modo automatico l'aumento previsto dall'art. 99 comma quinto senza tener conto della declaratoria di incostituzionalità parziale (Corte Cost. n.185/2015) e senza adeguata motivazione sul fondamento concreto della maggiore pericolosità; anche questo profilo è rinviato ad altra Sezione per nuovo esame. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente alle valutazioni sull'attenuante ex art. 62 n.4 e sulla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti.

Norme richiamate

  • art. 628, comma terzo, n. 3-ter cod. pen.

    L'aggravante per il fatto commesso su mezzo di trasporto pubblico va interpretata, nell'ambito di reati come l'estorsione o la rapina, non solo in relazione all'affollamento ma rispetto alla concreta limitazione della possibilità di reazione della vittima (per es. impossibilità di arrestare o allontanarsi dal mezzo).

  • art. 625, comma primo, n. 8-bis cod. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza per spiegare la ratio dell'aggravante in contesti di furto: tutela maggiore per utenti di mezzi pubblici quando vi è oggettiva minorata difesa; la Corte distingue però la ratio tra furto e reati con collaborazione della vittima.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    La circostanza attenuante per il danno di modesta entità deve essere valutata con riferimento al danno patrimoniale cagionato per ciascun singolo reato anche se i fatti sono stati unificati per continuazione; l'accertamento richiede elementi concreti e non valutazioni speculative.

  • art. 99, commi quarto e quinto cod. pen.

    L'aumento per recidiva qualificata non può essere applicato in modo automatico: la parte della norma che indicava caratteri di obbligatorietà è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte che imponeva un'automatica maggiore pena, imponendo invece una valutazione motivata della maggiore pericolosità.

  • Sentenza Corte Cost. n. 185 del 2015

    Dichiarazione di illegittimità costituzionale nella parte in cui la norma dell'art. 99 imponeva l'obbligatorietà dell'aumento per la recidiva qualificata; impone una valutazione costituzionalmente conforme, non automatica, della recidiva.

  • Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023 (cd. 'Sabbatini')

    Indica che per l'applicazione della recidiva reiterata in giudizio di cognizione è sufficiente che al momento del nuovo reato l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedenti, purché la ricorrenza sia adeguatamente motivata; non è necessario un previo accertamento formale della recidiva semplice, ma è richiesto un giudizio motivato sulla concreta maggiore pericolosità.

Massime di principio

  • L'aggravante per reati commessi su mezzi di trasporto pubblico (art. 628, n.3-ter) deve essere valutata considerando quale concreto impedimento alla reazione della vittima sia stato determinato dal luogo (es. impossibilità di allontanarsi), non limitandosi solo alla circostanza dell'affollamento.
  • La circostanza attenuante per danno di modesta entità (art. 62 n.4) richiede prova o adeguata motivazione relativa al danno patrimoniale per ciascun singolo fatto: non è sufficiente un'asserzione generica o congetturale sul possibile profitto dell'agente.
  • La recidiva non può essere applicata in modo automatico: dopo la declaratoria di illegittimità parziale (Corte Cost. n.185/2015) il giudice deve motivare la maggiore pericolosità dell'autore rispetto alla natura e alla temporalità dei precedenti, anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite.
  • In presenza di più reati unificati per continuazione, gli effetti attenuanti/aggravanti devono essere valutati con riferimento ad ogni singolo evento contestato quando la norma lo richiede (p.es. art. 62 n.4), senza generalizzazioni che annullino l'esame fatto per ciascun fatto.
  • Il giudice di merito deve evitare argomentazioni basate su mere congetture o su elementi estranei all'imputazione; le conclusioni sulla gravità, il danno e la pericolosità devono essere sorrette da fatti e motivazioni precise, altrimenti sono annullabili in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.