Cassazione Penale, Ordinanza n. 06052/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre osservato che tale inammissibilità preclude la declaratoria di prescrizione, benché la stessa fosse maturata prima della sentenza di appello, poiché la prescrizione non era stata devoluta con specifico motivo di ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. Nel ricorso si lamentava che la condanna fosse stata pronunciata sulla base di mere ipotesi e senza un concreto accertamento del dolo. La Corte di cassazione rileva però che, nella sentenza impugnata, risulta che l'imputato, tramite difensore munito di procura speciale, aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio; perciò le doglianze sul dolo sono ritenute aspecifiche e non deducibili.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca censure aspecifiche, quando la sentenza impugnata dia atto della rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di impugnazione salvo quelli sul trattamento sanzionatorio.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione delimita l'oggetto del ricorso: non possono essere fatte valere doglianze estranee ai motivi residui.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata prima della sentenza di appello, se la prescrizione non è specificamente dedotta con motivo di ricorso.
- L'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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