Cassazione Penale, Ordinanza n. 28102/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata non è stata annullata e resta ferma la regolazione sanzionatoria già adottata in appello, che la Corte richiama come già caratterizzata da un significativo décalage sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 23 gennaio 2025. L'unico motivo deduceva vizi motivazionali della decisione impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena fosse stata determinata o motivata in modo non corretto. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la doglianza era formulata in modo del tutto generico e priva dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., risolvendosi in una censura priva di reale contenuto di legittimità, anche considerando che la sentenza impugnata aveva comunque operato un significativo ridimensionamento della sanzione.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non meramente assertivi; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità della doglianza.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare vizi motivazionali in modo generico, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici profili di illegittimità.
- Il requisito di specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p. impone che la censura abbia contenuto argomentativo concreto e non si risolva in una mera doglianza apodittica o priva di costrutto.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono scrutinabili in cassazione se formulate in modo generico e non correlato alle effettive ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28023/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28024/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28025/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28027/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28029/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28030/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →