Cassazione Civile, Ordinanza n. 25216/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2008 e 2009, emessi a seguito di risposte a questionario e con cui erano state recuperate maggiori imposte dirette e IVA per il parziale disconoscimento di una fattura di acquisto per consulenze esterne dell'importo di euro 500.000 oltre IVA, ritenuta in parte oggettivamente inesistente. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato l'appello incidentale del contribuente, qualificando la fattura come sovrafatturazione. In cassazione la società aveva proposto quattro motivi, ma in corso di giudizio ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, con estinzione dei carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ai medesimi avvisi, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata dei carichi riferiti agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio e ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, in caso di definizione agevolata, non si procede alla regolazione delle spese di lite perché il costo del processo è assorbito dal contenuto della definizione, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, se riferita ai carichi oggetto del giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
contributo unificato
In caso di adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali riferiti agli atti impugnati determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente.
- Quando la definizione agevolata assorbe il costo del processo, non è necessaria una regolazione delle spese di lite tra le parti che le abbiano anticipate.
- L'adesione alla definizione agevolata esclude, per gli atti così definiti, il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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