Cassazione Penale, Sentenza n. 17533/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la condanna per ricettazione (sentenza del Tribunale di Roma del 05/06/2015, giudizio abbreviato). Con un unico motivo per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che la Corte d'appello aveva erroneamente valutato come generici i motivi di appello, mentre l'atto di appello (depositato il 14/10/2015, ossia prima delle modifiche legislative del 2022) era sufficientemente specifico almeno quanto alla richiesta di rideterminazione della pena: il Volosin lamentava di essere stato sottoposto a custodia cautelare dal 23/04 al 05/06/2015 per la ricettazione di un motociclo dal valore di circa 1.000 euro e chiedeva la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. e il riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando anche la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. Galtelli).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte d'appello di Roma aveva correttamente ritenuto il difetto di specificità sia estrinseca che intrinseca dei motivi di appello: l'atto di appello non contestava in modo puntuale l'apparato motivazionale della sentenza di primo grado in ordine all'affermazione di responsabilità, e le argomentazioni poste a sostegno della rideterminazione della pena erano generiche (richiamo astratto all'art. 133 c.p. senza indicare precedenti o elementi concreti della vita e condotta dell'imputato; la lamentata custodia cautelare su un bene di modico valore è stata ritenuta inneggermente non pertinente alla quantificazione della pena; le attenuanti generiche risultavano già riconosciute dal Tribunale). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616, comma 1, cod. proc. pen.).
Norme richiamate
«L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»
La Corte ha richiamato il requisito di specificità dell'appello (sia estrinseca che intrinseca): l'impugnante deve esporre rilievi critici puntuali e argomentati rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; il principio è stato applicato per escludere motivi formulati in modo generico.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento della censura in cassazione dedotta dal ricorrente (sottolinea violazione di norme sul contenuto dell'impugnazione), richiamato come titolo del motivo di ricorso.
Norma richiamata dal ricorrente come criterio per la rideterminazione della pena; la Corte ha osservato che il richiamo generale alla norma è insufficiente senza indicare elementi concreti (precedenti, condotta, vita) che giustifichino una nuova quantificazione.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione per ricordare che l'inammissibilità dell'appello può essere dichiarata quando non si osservano le disposizioni dell'art. 581; la Corte ne trae il principio che giustifica la dichiarazione di inammissibilità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma utilizzata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) per ricorso manifestamente infondato e con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia"), art. 33
Riferimento temporale e normativo: la modifica dell'art. 581 (comma 1-bis) è stata richiamata ma la Corte ha osservato che il principio di specificità era già consolidato anche prima della riforma.
legge 23 giugno 2017, n. 103 ("Riforma Orlando")
Richiamata come contesto normativo delle precedenti modifiche dell'art. 581; la Corte sottolinea che l'esigenza di specificità era già affermata giurisprudenzialmente.
Sez. U., sent. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli), Rv. 268822-01
Massima di legittimità citata dal ricorrente e richiamata dalla Corte: l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; la Corte ha applicato tale principio per valutare l'atto di appello del Volosin.
Massime di principio
- Perché un appello sia ammissibile occorre indicare rilievi critici puntuali e argomentati rispetto alle ragioni della decisione impugnata: semplici affermazioni di innocenza o frasi generiche non sono sufficienti.
- La richiesta di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. deve essere sorretta da elementi concreti (precedenti penali, caratteristiche della condotta, elementi di vita) e da un confronto diretto con la motivazione del giudice di primo grado; il solo richiamo astratto alla norma o l'enfasi sul valore economico del bene non sostituiscono l'obbligo di specificità.
- Lamentare una presunta sproporzione della custodia cautelare non è automaticamente rilevante ai fini della quantificazione della pena se non è mostrato in che modo tale misura abbia inciso sui criteri di determinazione della pena o sulla colpevolezza.
- La giurisprudenza di legittimità richiede che l'onere di specificità sia proporzionato alla specificità della motivazione impugnata: quando il provvedimento impugnato espone ragioni articolate, l'impugnante deve confrontarsi punto per punto con tali ragioni.
- Anche ricorsi presentati o depositati in epoca anteriore a riforme legislative che hanno ridefinito formalmente i requisiti dell'impugnazione devono già rispettare il principio di specificità consolidato dalla giurisprudenza; il riferimento alla data di deposito non elimina l'obbligo sostanziale di motivazione.
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare non solo l'inammissibilità ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a titolo di cassa delle ammende; quindi è essenziale valutare la fondatezza e la completezza dell'impugnazione prima di proporla.
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