Cassazione Penale, Ordinanza n. 23118/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era meramente assertivo e non specificamente riferito al caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'aver proposto un'impugnazione evidentemente inammissibile, ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per tentato furto in abitazione. L'unico motivo dedotto lamentava la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in modo generico la ricorrenza dei presupposti per una pronuncia immediata di proscioglimento, ma senza alcuna specifica correlazione con i fatti di causa o con le ragioni della decisione impugnata.
Norme richiamate
La deduzione della causa di proscioglimento deve essere specifica e riferita al caso concreto; una allegazione generica non consente il sindacato richiesto in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che deduce una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere autosufficiente e concretamente correlato agli atti e alle ragioni della decisione impugnata; affermazioni solo assertive sono inidonee.
- La mera enunciazione della possibile applicabilità dell'art. 129 c.p.p. senza indicare elementi specifici di evidenza assoluta della causa di non punibilità determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese processuali e, quando emerga colpa nella proposizione del ricorso, può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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