Sentenza del 07/07/2022 n. 21581 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
MEAG, in qualità di gestore di un fondo di investimento tedesco le cui quote erano detenute esclusivamente da VL, ha chiesto il rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi distribuiti da società italiane per l'esercizio 2003: rimborso totale di Euro 36.753,56 o, in subordine, rimborso parziale di Euro 6.125,59 corrispondente allo scarto tra la ritenuta del 15% applicata per effetto della Convenzione Italia-Germania e l'imposta sostitutiva del 12,5% (o l'esenzione) prevista per fondi italiani. Le ricorrenti hanno dedotto che tale differenza di trattamento viola il principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e hanno censurato la decisione di merito che aveva posto a carico del fondo l'onere di dimostrare che la tassazione subita fosse effettivamente più gravosa rispetto a quella concreta applicabile a un fondo italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha ritenuto che la diversa disciplina fiscale che porta a un trattamento meno favorevole per il fondo tedesco rispetto all'omologo fondo residente costituisce discriminazione in violazione dell'art. 63 TFUE e che l'art. 10 della Convenzione Italia-Germania deve essere interpretato in coerenza con il diritto UE e con il principio di buona fede. In particolare la Corte ha ritenuto applicabile l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 461/1997, art. 9, comma 4 (versione ratione temporis) ai dividendi percepiti dal fondo tedesco le cui quote erano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti residenti in uno Stato white list (Germania). La sentenza di merito è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto la domanda di rimborso integrale. Le spese dei gradi di merito sono compensate; l'Agenzia delle entrate è condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 63, par. 1
Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri
Principio invocato per censurare la discriminazione fiscale tra fondi residenti e non residenti; la Corte ha ritenuto che la normativa nazionale che crea un vantaggio per fondi residenti può costituire una restrizione vietata e deve essere giustificata da ragioni obiettive strettamente interpretate.
Convenzione Italia-Repubblica Federale di Germania, art. 10 (Dividendi)
Tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente... l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
La Convenzione fissa un limite massimo alla ritenuta (15%), ma non esclude che la disciplina convenzionale o interna possa essere interpretata alla luce del diritto UE; la Corte ha affermato che l'esistenza della Convenzione non impedisce di verificare la conformità della normativa all'art. 63 TFUE e di operare un'interpretazione adeguatrice.
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 9, comma 4
Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione
Norma nazionale che prevede l'esenzione per fondi residenti le cui quote siano sottoscritte esclusivamente da investitori non residenti residenti in Paesi white list; la Corte ha ritenuto che, ratione temporis, il fondo tedesco rientrava nel perimetro di tale esenzione e che tale esenzione doveva essere riconosciuta anche ai fini di evitare discriminazioni rispetto ai fondi residenti.
L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9
Sul risultato della gestione del fondo ... la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva.
Regime fiscale previsto per i fondi comuni italiani (imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione); la differenza tra questo regime e la ritenuta del 15% sui fondi non residenti è stata valutata come elemento che può determinare una discriminazione se non giustificata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3
La ritenuta è operata a titolo d'imposta ... L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti ... hanno diritto al rimborso fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili.
Norma interna che disciplina la ritenuta sui dividendi e i rimborsi; la Corte ha richiamato che la disposizione interna si innesta sul regime convenzionale e può essere disapplicata o interpretata alla luce dei principi UE quando produce una restrizione ingiustificata.
D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, art. 6, comma 1
Soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni
Riferimento normativo per l'individuazione dei soggetti non residenti che permettono l'applicazione del regime agevolato; la Corte ha ritenuto che la Germania fosse nella white list e che pertanto sussistessero i presupposti per l'esenzione applicabile al fondo residente.
Codice Civile, art. 2697 (onere della prova)
La Corte ha censurato l'erroneo utilizzo dell'onere della prova da parte del giudice di appello: non si poteva trasferire in modo iniquo sul fondo non residente l'onere di dimostrare la concreta maggiore tassazione rispetto al fondo italiano quando il dato rilevante (differenza aritmetica 15% > 12,5% o esenzione) era pacifico e la valutazione doveva avvenire alla luce del diritto UE.
Trattato di Vienna, art. 31 (interpretazione secondo buona fede)
Principio richiamato per sostenere che l'art. 10 della Convenzione va interpretato secondo buona fede e in modo coerente con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, consentendo un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni nazionali e convenzionali.
Massime di principio
- Il fatto che esista una convenzione bilaterale che fissa un'aliquota massima di ritenuta (es. 15%) non esclude il controllo di conformità della disciplina fiscale nazionale rispetto ai principi del TFUE, in particolare la libera circolazione dei capitali (art. 63).
- Quando la normativa interna attribuisce un vantaggio fiscale ai fondi residenti (esenzione o aliquota sostitutiva ridotta) mentre i fondi non residenti subiscono una ritenuta più gravosa, occorre verificare se tale differenza è giustificata da ragioni obiettive e proporzionate; in mancanza di giustificazioni la differenza può costituire discriminazione vietata dal diritto UE.
- I giudici nazionali devono interpretare le norme nazionali e le convenzioni internazionali secondo buona fede e alla luce del diritto dell'Unione; possono operare un'interpretazione adeguatrice o disapplicare la norma interna che risulti incompatibile con i principi UE senza necessità di stravolgere il testo convenzionale.
- I contributi probatori richiesti all'investitore non residente non possono essere tali da rendere impossibile o eccessivamente oneroso l'accesso all'agevolazione fiscale; lo Stato membro può indicare elementi di prova, ma non può imporre oneri amministrativi sproporzionati.
- Se un fondo non residente è effettivamente detenuto esclusivamente da investitori non residenti residenti in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (white list), deve essere valutata l'applicabilità delle esenzioni o regimi agevolati previsti per i fondi residenti al fine di evitare discriminazioni.
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