Cassazione Penale, Sentenza n. 22933/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione; il difensore deduceva (ex art. 173 disp.att. c.p.p.): violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; errata valutazione dell'interrogatorio e della "chiamata di correità" resa da Zamparini (art. 192 c.p.p.), in particolare per presunti errori nell'individuazione dei riscontri nelle conversazioni telefoniche (tempi e celle) e per la distanza temporale/territoriale tra chiamate e furti; incompatibilità fra date di consumazione di alcuni furti (nn. 2, 6, 16, 17) e quanto dichiarato dallo Zamparini; mancata prova del reato presupposto per gli oggetti indicati ai nn. 3 e 4 (violazione art. 606 lett. b) c.p.p.); e interventuta prescrizione per alcuni capi (oggetti punti 1, 2 e 3) essendo i fatti del 2012, con conseguente retrodatazione della ricezione illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla valutazione della chiamata di correità, richiamando la giurisprudenza che richiede una duplice valutazione (attendibilità intrinseca e riscontro estrinseco) e affermando che i contatti telefonici individuati dalla corte d'appello costituiscono riscontri individualizzanti adeguati a ricollegare l'imputato ai fatti. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi che sollevano questioni di fatto o non dedotte in appello (quindi non valutabili in sede di legittimità). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi ex lett. e) (motivazione) e lett. b) (violazione di legge), ritenendo alcuni profili non dedotti in appello non proponibili in cassazione
Regola l'accertamento dell'attendibilità della testimonianza/interrogatorio; la Corte ha richiamato la necessità di valutare l'interrogatorio della chiamata di correità secondo criteri di spontaneità, coerenza, precisione e specificità
art. 192, terzo comma, cod. proc. pen.
Richiesto un riscontro estrinseco alla chiamata di correità: la Corte ha confermato che il riscontro deve corroborare la dichiarazione, pur senza costituire prova autonoma
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla sintetica esposizione dei motivi di ricorso; citata in relazione al riassunto dei motivi presentati dal difensore
Norma che disciplina le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La chiamata di correità richiede una duplice valutazione: attendibilità intrinseca della dichiarazione (spontaneità, coerenza, precisione, specificità) e riscontro estrinseco che la corrobori
- I riscontri estrinseci possono consistere in qualsiasi elemento probatorio indipendente (anche altre chiamate o contatti telefonici), purché abbiano valenza individualizzante e colleghino l'imputato al fatto, senza necessitare di essere prova autonoma
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si fondano su nuovi accertamenti di fatto o su questioni non dedotte in sede di appello; tali profili devono essere sollevati nei gradi di merito
- L'assenza di un riscontro 'autosufficiente' non esclude la rilevanza della chiamata di correità: il riscontro serve a validare una prova debole combinata con la dichiarazione accusatoria
- Le contestazioni relative alla prescrizione o all'esistenza del reato presupposto devono essere tempestivamente dedotte e supportate in grado di merito per essere esaminate in cassazione
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