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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22933/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione; il difensore deduceva (ex art. 173 disp.att. c.p.p.): violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; errata valutazione dell'interrogatorio e della "chiamata di correità" resa da Zamparini (art. 192 c.p.p.), in particolare per presunti errori nell'individuazione dei riscontri nelle conversazioni telefoniche (tempi e celle) e per la distanza temporale/territoriale tra chiamate e furti; incompatibilità fra date di consumazione di alcuni furti (nn. 2, 6, 16, 17) e quanto dichiarato dallo Zamparini; mancata prova del reato presupposto per gli oggetti indicati ai nn. 3 e 4 (violazione art. 606 lett. b) c.p.p.); e interventuta prescrizione per alcuni capi (oggetti punti 1, 2 e 3) essendo i fatti del 2012, con conseguente retrodatazione della ricezione illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla valutazione della chiamata di correità, richiamando la giurisprudenza che richiede una duplice valutazione (attendibilità intrinseca e riscontro estrinseco) e affermando che i contatti telefonici individuati dalla corte d'appello costituiscono riscontri individualizzanti adeguati a ricollegare l'imputato ai fatti. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi che sollevano questioni di fatto o non dedotte in appello (quindi non valutabili in sede di legittimità). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi ex lett. e) (motivazione) e lett. b) (violazione di legge), ritenendo alcuni profili non dedotti in appello non proponibili in cassazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola l'accertamento dell'attendibilità della testimonianza/interrogatorio; la Corte ha richiamato la necessità di valutare l'interrogatorio della chiamata di correità secondo criteri di spontaneità, coerenza, precisione e specificità

  • art. 192, terzo comma, cod. proc. pen.

    Richiesto un riscontro estrinseco alla chiamata di correità: la Corte ha confermato che il riscontro deve corroborare la dichiarazione, pur senza costituire prova autonoma

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla sintetica esposizione dei motivi di ricorso; citata in relazione al riassunto dei motivi presentati dal difensore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La chiamata di correità richiede una duplice valutazione: attendibilità intrinseca della dichiarazione (spontaneità, coerenza, precisione, specificità) e riscontro estrinseco che la corrobori
  • I riscontri estrinseci possono consistere in qualsiasi elemento probatorio indipendente (anche altre chiamate o contatti telefonici), purché abbiano valenza individualizzante e colleghino l'imputato al fatto, senza necessitare di essere prova autonoma
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si fondano su nuovi accertamenti di fatto o su questioni non dedotte in sede di appello; tali profili devono essere sollevati nei gradi di merito
  • L'assenza di un riscontro 'autosufficiente' non esclude la rilevanza della chiamata di correità: il riscontro serve a validare una prova debole combinata con la dichiarazione accusatoria
  • Le contestazioni relative alla prescrizione o all'esistenza del reato presupposto devono essere tempestivamente dedotte e supportate in grado di merito per essere esaminate in cassazione

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